Sentenza storica su amianto: condannato De Benedetti

PROCESSO OLIVETTI: il tribunale di Ivrea, con una sentenza che possiamo davvero definire storica, contro alcuni personaggi di primissimo piano nel mondo della alta finanza ed imprenditoria nazionale, ha affermato la sussistenza della responsabilità penale dei vertici societari della Olivetti, dei suoi direttori e dei dirigenti preposti ai controlli ed al rispetto delle normative anti-infortuni e di prevenzione delle malattie professionali. Sono stati condannati in primo luogo Carlo De Benedetti e Franco De Benedetti alla pena di 5 anni e due mesi di reclusione e Roberto Passera ad 1 anno e 10 mesi di reclusione, ma praticamente tutti gli imputati appartenenti ai vertici societari di Olivetti.

E noi c’eravamo … Ancora una volta in più dalla parte delle vittime dei reati posti in essere non rispettando le normative imposte ai datori di lavoro per evitare che i lavoratori si ammalino e muoiano solo per le solite politiche economiche tese al risparmio sulla pelle dei lavoratori.

Stiamo parlando delle esposizioni all’amianto negli stabilimenti della Olivetti nel comprensorio di Ivrea negli anni ’70 ’80 e ’90 che hanno causato la morte di dieci dipendenti tutti ammalatisi di mesotelioma pleurico e, dunque, considerata la causa dell’insorgenza della malattia da individuarsi appunto nella esposizione alle fibre di asbesto, necessariamente ad esso esposti. Come ha osservato il PM questo non è stato il processo all’Olivetti, ma all’Olivetti degli anni 70 80 e 90, che dall’Olivetti del fondatore si era ormai del tutto discostata.

Innanzitutto è stato provato che l’asbesto si trovava nel talco che si usava nella produzione di macchine da scrivere (i lavoratori facevano autonomamente pulizia del banco di lavoro), nella produzione dei cavi elettrici, nel montaggio dei componenti elettrici delle calcolatrici. É emerso che già nel 1981 uno dei dirigenti aveva chiesto all’università di Torino di analizzare il talco se contenesse amianto poiché qualche stabilimento già lo sospettava. Tale richiesta risultava eccezionale perchè risultava che in Olivetti nel 1981 non c’era alcun monitoraggio benché già si parlasse di amianto. E nel febbraio 1981 l’analisi confermava la presenza di tremolite, cioè di amianto e si raccomandava di non disperderlo nell’aria.

Dal 16.2.1981 dunque all’Olivetti già sapevano della presenza dell’amianto nel talco e ciononostante continuavano ad acquistarlo! Peraltro anche prima si sapeva che i lavoratori erano esposti all’amianto. Veniva infatti disposta la visita medica periodica sui lavoratori esposti all’amianto dal 1977: nel caso si fossero rilevati problemi i lavoratori venivano solo spostati di reparto. Nessuna misura di prevenzione riguardo all’inalazione delle polveri veniva disposta – e gli impianti di aspirazione erano comunque obbligatori perché devono predisporsi per le lavorazioni polverose – nemmeno nessuna misura di prevenzione personale come l’obbligo di usare mascherine (per l’amianto sono diverse ma non ce n’erano del tutto). Gli organi di vigilanza proprio questo dovevano fare e non l’hanno fatto. La tardività del rilievo dell’uso dell’amianto nel talco è stato solo un esempio delle colpe rilevatesi.

Eppure già dagli anni ’70 si parlava della possibilità che il talco contenesse amianto ma niente veniva fatto al riguardo. Nessuna aspirazione delle polveri benché fosse nota da sempre la pericolosità di esso anche solo per l’asbestosi (già la legge 455/1943 catalogava l’asbestosi come malattia professionale). Dopo il 16.2.1981, dopo cioè la certezza tramite una specifica ricerca scientifica di presenza dell’amianto nel talco, cosa ha fatto Olivetti al riguardo? Si pensava avessero cambiato il talco ma così non è stato. Solo dal 1986 i vertici disposero lo stop, finalmente, benché, si ripete, la presenza della tremolite fosse nota dal 1981.

Ciò è espressione della sottovalutazione del problema amianto, e nondimeno altro amianto è rimasto presente negli stabilimenti Olivetti ancora negli anni ’90 come amianto strutturale. L’amianto strutturale in azienda era un fatto noto ai vertici della Olivetti la presenza di esso in azienda. Le pannellature in azienda erano in amianto al 60% e si venne a saperlo grazie a un’indagine richiesta dai lavoratori di seguito alla circolare del Miistero della Sanità del 1986 al riguardo della pericolosità dell’uso dell’amianto anche nelle pennellature. L’amianto strutturale è il più insidioso per il lavoratore ed è responsabilità dei datori di lavoro prevenire l’esposizione e fu tolto solo quando non fu più possibile procrastinarne la sostituzione. Veniva poi utilizzato un componente dei pannelli delle macchine utensili, il Ferobestos: l’amianto veniva applicato in pannelli alle macchine utensili per facilitarne lo scorrimento. Il Ferobestos era formato al 60% di amianto e di resina al 40%. Solo dal 1981 in poi veniva sostituito da altro materiale non contenente amianto ma la scheda di pericolosità risale al 1973 e ciononostante nessuna prevenzione sulla aspirazione delle polveri e nemmeno nessuna informazione sulla pericolosità veniva fatta ai lavoratori in violazione anche alla 303/1956!

Addirittura l’amianto era utilizzato nei dispositivi di protezione individuali: un dipendente con la mansione di addetto ai trattamenti termici, usava dispositivi di protezione in amianto. Per i trattamenti termici erano in dotazione grembiule e guanti in amianto. Sono risultati agli atti documenti di acquisto dei materiali contenenti amianto dalle varie ditte fornitrici (Nuova Capamianto). In tutte le lavorazioni termiche si usavano tessuti di amianto che si usuravano e perdevano fibre suscitando polverosità.

Sarebbe stato possibile fornire i lavoratori di semplici mascherine, ma mai fu proposto l’uso di materiali senza amianto e di mascherine. Le fibre di amianto NON sono degradabili e l’esposizione indiretta dei lavoratori alle fibre, sopratutto per la presenza di amianto strutturale, disperse negli ambienti pur bonificati, persiste per molto tempo.

Al riguardo è emerso che le bonifiche vere e proprie si sono sviluppate nel corso di un ventennio e sono ancora in corso tuttora. Si sono registrati ritardi nelle bonifiche fatte e solo su sollecitazione dei sindacati e solo in occasione delle ristrutturazioni! E il capannone sud addirittura ancora non è stato bonificato!!! I cunicoli dello stabilimento San Bernardo dove erano presenti i fasci tubieri ricoperti di amianto non sono mai stati fatti oggetto di monitoraggio fino al 1996 benché si sapesse la presenza di amianto e il passaggio di lavoratori! L’analisi documentale anche dei monitoraggi sono stati tutti effettuati a bocce ferme, post bonifiche, e non sulla situazione come era effettivamente. E si vedono 116 kg di cartone amianto acquistato ancora a luglio 1984 nonostante la conoscenza della pericolosità del materiale.

Insomma il processo ha provato non solo l’utilizzo dell’amianto nelle lavorazioni ed in azienda ma anche la conoscenza della presenza di esso da parte dell’amministrazione della società ed ecco perchè si è giunti alle condanne severe così irrogate anche e sopratutto a De Benedetti e Passera, tra gli altri, senza fare sconti a nessuno.

Noi, costituiti in questo processo penale come parte civile per ANMIL, abbiamo fatto la nostra parte e, con i Colleghi Alessandra Guarini e Massimiliano Gabrielli, la faremo ancora nei processi che si stanno avviando ora a Milano per le esposizioni all’amianto dei lavoratori dell’ATM, Azienda Trasporti Milanese, e per i dipendenti del teatro alla Scala.

Cesare G. Bulgheroni, avvocato in Milano

Processo Amianto “Olivetti”: anche Telecom pagherà i danni

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Prosegue ad Ivrea il processo sull’amianto “Olivetti” a carico dei big della finanza italiana (a partire dall’Ing. Carlo De Benedetti, l’ex ministro Corrado Passera, e l’imprenditore Roberto Colaninno), nel quale il ns. pool di legali, rappresentato dagli Avv.ti Cesare Bulgheroni, Alessandra Guarini e Massimiliano Gabrielli, ha ricevuto incarico per costituirsi parte civile e richiedere il risarcimento del danno, in favore di ANMIL, associazione nazionale che persegue interessi diffusi coincidenti con quelli lesi dai fatti oggetto del giudizio, ed ha svolto in un lungo arco temporale un’attività di tutela delle vittime e dei familiari anche di coloro che si sono ammalati a causa di malattie professionale tra cui necessariamente quelle conseguenti all’inalazione di amianto, che veniva utilizzato (sotto forma di talco contaminato di tremolite) in alcune fasi di lavorazione per assemblaggio delle macchine da scrivere, e diffusamente presente nelle strutture di rivestimento degli ambienti lavorativi di alcuni stabilimenti della azienda di Ivrea.

All’udienza del 25 maggio 2015 il GIP del Tribunale di Ivrea, Dr.ssa Cecilia Marino, ha preliminarmente stralciato la posizione di un altro imputato, Sig. Gribaudo, per ragioni connesse all’incapacità del medesimo di partecipare al processo a causa della età avanzata. Sono dunque quattro le posizioni stralciate per le quali il Giudice, in un separato processo, vaglierà l’impedimento di natura medica eccepito dai difensori per i loro assistiti.

L’udienza é proseguita appunto con la discussione sulle istanze di costituzione di parte civile e di risarcimento presentate dalle moltissime parti offese e danneggiate dai reati in contestazione, fase conclusasi con l’ammissione di ANMIL quale parte civile, rappresentata in aula dall’Avv. Cesare Bulgheroni.

Un primo ed importantissimo risultato!

Il risultato é particolarmente significativo perché ottenuto nonostante la ferma opposizione di alcune difese e perché la ammissione della ANMIL era tutt’altro che scontata, alla luce di precedenti decisioni di esclusione della stessa associazione, assunte in altri importanti processi sempre sul tema di amianto.

olivetti-ivrea-passera-de-benedetti-593333Tutte le parti civili costituite hanno, quindi, presentato immediatamente istanza al GIP per essere autorizzate alla citazione di TELECOM quale responsabile civile, tenuta quindi, in caso di condanna, alle restituzioni e ai risarcimenti in solido con gli imputati in favore delle vittime. Telecom, infatti, venne fatta oggetto di una eclatante scalata azionaria da parte proprio della Olivetti e, attraverso una serie di incorporazioni e fusioni societarie, oggi la seconda si identifica con la prima, e che quindi, a seguito di una eventuale condanna dei propri dipendenti e manager dell’epoca (i quali comunque risponderanno in proprio con i loro personali patrimoni), dovrà risarcire i danni anche ad Anmil.

Il Giudice ha sollevato per l’imputato Marescotti, dipendente di Olteco (in relazione al capo di imputazione Q) la questione delle legittimazione passiva di Telecom non essendo la società Olteco rientrata nella fusione per incorporazione di Olivetti e, esaurita la discussione sul punto, il GIP, in accoglimento anche della richiesta dell’Avv. Bulgheroni, ha ordinato la citazione quale responsabile civile di Telecom, che quindi sarà chiamata a rispodnere dai danni alle vittime dell’Amianto Olivetti.

Un secondo fondamentale risultato ottenuto!

Il processo è stato rinviato all’udienza del 23 settembre 2015 ore 9.30 presso la nuova sede del Tribunale in via Cesare Pavese n. 4 per la prosecuzione dell’udienza preliminare con invito a Telecom di predisporre e depositare memoria di costituzione di RC entro il 10 settembre e di inviarla a tutti i difensori via email. Per consentire l’organizzazione dell’attività d’aula il Giudice ha inoltre già fissato le udienze successive: 25, 28 e 30 settembre e 1 e 5 ottobre ore 9.30.

Infine, per quel che riguarda la posizione di Preve – già stralciata dal processo principale e per cui era stata fissata un’udienza preliminare a parte di fronte a diverso GUP per il 21 maggio scorso – il fronte delle parti offese e danneggiate si è diviso: mentre alcune hanno chiesto e ottenuto la duplicazione di ammissione come parti civili con richiesta di citazione di Telecom quale responsabile civile, il pool di legali di ANMIL, ha deciso di non perseguire, anche in quella sede, la costituzione di parte civile.

La decisione è legata alla diversa posizione processuale dell’imputato che, dall’analisi delle carte processuali, appare più debole dal punto di vista della tenuta dell’accusa; nel caso tuttavia di un rinvio a giudizio – che comunque comporterebbe la riunione del processo con quello principale – sarà sempre possibile effettuare per conto di ANMIL la costituzione al dibattimento anche contro tale imputato. L’udienza preliminare nei confronti dell’imputato Preve é stata fissata per il prossimo 21 settembre ore 9.30.

1_donne_fabbricaInsomma, l’obiettivo di un formale riconoscimento alla legittimazione attiva dell’importante Associazione a partecipare al più importante processo nazionale sul tema dell’Amianto è certamente stato raggiunto con l’ammissione di ANMIL come parte civile e con la citazione di Telecom, ed ora non resta che battersi per il rinvio a giudizio degli imputati per l’accertamento delle responsabilità e la punizione dei colpevoli per anni di gravissimo ritardo nella adozione di quei necessari presidi contro il già estesamente noto rischio amianto negli stabilimenti Olivetti: una responsabilità colposa – se non si voglia parlare di dolo eventuale – per decine di ingiuste ed inaccettabili morti bianche!

Dipendenti della “fabbrica modello”, che tale è rimasta nell’immaginario collettivo ben oltre la morte di Adriano Olivetti, nel 1960, morti di lavoro anche a distanza di decenni, quando ormai magari si è appesa la tuta blu a un chiodo, per il solo fatto di avere un’occupazione, inconsapevoli dei rischi corsi fino all’ultimo per aver respirato polveri fatali, maneggiare materiale contaminato e scatole di pezzi piene della polvere mortale. Senza alcuna protezione, niente maschere e guanti, nessuna informazione, quando invece ai vertici societari erano da tempo noti i dati della contaminazione e i rischi ambientali.

Si apre quindi la ulteriore possibilità, sempre entro la futura fase dibattimentale, di costituirsi parte civile nel “doppio” processo Olivetti, anche da parte dei moltissimi lavoratori, e loro familiari, rimaste vittime della asbestosi presso gli stabilimenti, visto che sono decine i casi conclamati di morte e centinaia quelli certamente compatibili con patologie legale all’amianto.

PROCESSO AMIANTO BIS: Anmil firma il mandato agli Avvocati del processo Concordia

anmilL’ANMIL ha affidato agli Avvocati Cesare Bulgheroni di Milano, Alessandra Guarini di Biella e Massimiliano Gabrielli di Roma, il mandato per costituirsi parte civile nel processo “Amianto bis” in avvio il prossimo 23 aprile presso il Tribunale penale di Ivrea, chiedendo un milione di euro di risarcimento danni, ai vertici Olivetti.

Dopo la recente decisione sulla prescrizione, dichiarata in Cassazione nel processo Eternit per Casal Monferrato, prende il via davanti al GUP di Ivrea il processo più importante a livello nazionale sul tema dell’amianto, e che costituisce, almeno in linea di principio, la possibilità di rivalsa e riaffermazione della responsabilità penale dei datori di lavoro per i mancati controlli.

La richiesta di rinvio a giudizio per omicidio colposo plurimo e lesioni travolge i big della finanza italiana, che all’epoca erano, a diverso titolo, a capo della Olivetti, a partire dall’Ing. Carlo De Benedetti, suo fratello Franco ed i figli Marco e Rodolfo De Benedetti, l’ex ministro dello sviluppo economico Corrado Passera, e l’imprenditore Roberto Colaninno.

20141219_debenedettipasseraL’accusa è molto dura, perché fino al 1987 l’Olivetti non avrebbe compiuto nessun monitoraggio sulla diffusione delle fibre di amianto, e dopo quella data, sebbene i valori riscontrati evidenziassero una concentrazione di fibre all’interno dei locali oltre duecento volte superiore al limite, l’azienda avrebbe effettuato una valutazione del rischio carente e inadeguata a tutelare al salute dei lavoratori.

L’inalazione delle fibre di amianto da parte dei lavoratori proviene dal talco contaminato con tremolite, un materiale utilizzato durante le operazioni di montaggio di telescriventi e fotocopiatrici, e dalla controsoffittatura di molti ambienti ed intonaco con cui erano rivestiti il soffitto e le pareti delle Officine H e dello stabilimento Nuova Ico. Sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull’uso dell’amianto in azienda (in cui non si faceva cenno al talco, nonostante contenesse una quantità di fibre killer 500 volte superiore a quella tollerata negli Usa), i vertici della Olivetti non disponevano la immediata sostituzione del talco contaminato dall’amianto, provvedimento cui si dava corso solo a partire dal 1986.

amianto_fibreMolti hanno un ricordo nitido delle condizioni di lavoro a contatto con il talco contaminato da amianto: «Al lavoro indossavamo un grembiule nero che portavamo a casa una volta la settimana. Lo scuotevamo prima di metterlo in lavatrice per eliminare la polvere. Era completamente bianco». Polvere d’amianto tritata e resa finissima e bianca, che all’epoca chiamavano con dolcezza «borotalco».

E’ ormai pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale può costituirsi parte civile anche un’associazione portatrice d’interessi diffusi e quando il danno coincida con la lesione dell’interesse perseguito nello statuto e in concreto dall’associazione stessa, disperdendo così l’impegno e le risorse profuse dal sodalizio.

L’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL) è nata nel 1943 ed è riconosciuta come un Ente morale con personalità giuridica di diritto privato, cui è affidata la tutela e la rappresentanza delle vittime di infortuni sul lavoro, delle vedove e degli orfani dei caduti (D.P.R. 31 marzo 1979). Dal 1° maggio 1999 è entrata nel Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell’INAIL quale unico rappresentante degli invalidi del lavoro. L’Associazione assiste e tutela la categoria da 70 anni, promuovendo iniziative di prevenzione degli infortuni e alle politiche per la sicurezza, e tese a migliorare la legislazione in materia di infortuni sul lavoro e di reinserimento lavorativo, ricevendo costantemente l’appoggio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero delle Pari Opportunità e dell’INAIL.

L’anmilANMIL conta 400 mila iscritti e rappresenta una categoria composta da oltre 800 mila titolari di rendita, tra infortunati sul lavoro, vedove ed orfani di caduti sul lavoro, è diffusa in modo capillare sul territorio nazionale: oltre la Sede Centrale di Roma, ci sono 20 Sedi regionali, 105 Sezioni provinciali, 200 Sottosezioni, 500 tra Delegazioni comunali e fiduciariati.

L’ANMIL, dunque, risulta soggetto danneggiato dai reati contestati agli imputati stante il fatto che dall’offesa all’interesse tutelato dalle norme penali violate deriva altresì una lesione del diritto del sodalizio con riferimento agli scopi perseguiti: va sottolineato come i reati per cui pende il procedimento nei confronti degli imputati abbiano violato l’ambiente lavorativo, con palese incidenza causale, ormai scientificamente riconosciuta, all’uso senza cautela alcuna dell’amianto, che ha provocato dunque i plurimi eventi lesivi subiti dai lavoratori, e ciò costituisce un fatto ingiusto, fonte palese di un danno altrettanto ingiusto e per ciò stesso risarcibile mediante la costituzione di parte civile nel processo penale e, per quel che qui importa, nella misura in cui si tratta effettivamente di una lesione del diritto di personalità dell’Associazione con riferimento allo scopo di essa ed ai suoi componenti.

La presenza dell’ANMIL quale parte civile nel processo penale tende ad ottenere l’affermazione della responsabilità penale degli imputati – giustificata dagli indizi di colpevolezza esistenti e scaturenti dalle fonti di prova così come indicati nella richiesta di rinvio a giudizio – e la richiesta di risarcimento dei danni morali e non patrimoniali, proposti in misura non inferiore ad un milione di euro.

telecom-italia_logoOlivetti non esiste più formalmente, ma nel processo penale di Ivrea, oltre alla responsabilità personale e patrimoniale degli imputati, che già appaioni ben solidi, ci sarà la possibilità di chiamare come responsabile civile, dunque tenuta in solido al risarcimento dei danni alle parti lese, il vecchio datore di lavoro, che nel frattempo ha cambiato pelle e nome. Infatti nel 1999, la Ico (Ingegner Camillo Olivetti) SpA, guidata da Roberto Colaninno, e affiancata da un gruppo di imprenditori bresciani, soprannominato la razza padana, lanciò una spericolata scalata (definita la madre di tutte le OPA), ed acquisì il controllo della Telecom prendendone il nome. Così adesso sulle responsabilità della vecchia dirigenza, da Carlo De Benedetti a Corrado Passera a Colaninno, sarà anche la Telecom a pagare i danni nei confronti degli ex dipendenti Olivetti.

Gli avvocati Bulgeroni, Guarini e Gabrielli, ai quali il Presidente Franco Bettoni ha firmato il mandato venerdì scorso presso la sede nazionale dell’ANMIL a Roma, sono specializzati in ship & mass disaster ed impegnati nei maggiori processi penali italiani che coinvolgano interessi diffusi per vittime da incidenti navali (Giustizia per la Concordia, Giustizia per Norman Atlantic), mass tort alla persona (Giustizia per vittime amianto) o per danno finanziario di massa (Giustizia per vittime crack fondiaria-sai), come in molte altre iniziative processuali a tutela delle vittime di mass disaster e danni seriali.

Incroceranno le toghe, in questo processo, con i difensori del colosso Telecom e quelli dei maggiori esponenti della finanza italiana, quindi assisteremo sicuramente una battaglia molto accesa.

EX DIPENDENTI OLIVETTI ed AMIANTO: al via il processo penale ad Ivrea

OLIVETTI_logo Si apre una nuova opportunità per i risarcimenti ai familiari dei lavoratori della ex Olivetti, deceduti per esposizione prolungata ad ambienti lavorativi contaminati da amianto; La notizia che la Procura di Ivrea sta compiendo indagini in relazione ai numerosi casi di decesso presso gli stabilimenti Olivetti ha portato ancora una volta all’attenzione della collettività le gravi ripercussioni sulla salute pubblica dello sconsiderato e colpevole utilizzo dell’amianto nel settore industriale, e ciò anche dopo che ne erano stati resi noti gli effetti nefasti.

L’asbestosi -grave patologia con esito spesso mortale, e che comunque comporta una significativa abbreviazione dell’aspettativa di vita – è stata infatti inserita nell’elenco delle malattie professionali già dalla L. 455/1943; il nesso tra amianto e tumore polmonare era già noto almeno a partire dagli anni ’50, mentre della relazione tra amianto e mesotelioma si conosce almeno dalla prima metà degli anni ’60.

Le applicazioni in cui venivano utilizzati gli asbesti (dal greco asbestosi che significa inestinguibile) erano stimate essere oltre 3000. Un’esigenza che ha portato alla diffusione dell’amianto è stata sicuramente quella di sostituire o ricoprire il materiale infiammabile, come nelle carrozze dei treni, e nell’edilizia (cemento-amianto, eternit etc.) per la produzione di mattonelle per pavimentazione e contro-soffitti, ondulati per coperture, di lastre e tubi, e per la coibentazione fonoisolante.

L’esposizione alle fibre di amianto e l’inalazione di esse comportano l’esposizione a molteplici, e gravissime, patologie che possono così essere riassunte:

MALA

  • asbestosi
  • placche pleuriche
  • mesotelioma
  • carcinomi polmonari
  • tumori del tratto gastrointestinale, della laringe o di altre sedi

Tutte queste malattie hanno un periodo di latenza (vale a dire il lasso temporale intercorrente tra la prima esposizione e la manifestazione della malattia) molto lungo e variabile da 19 a 60 anni; tanto che, tra gli addetti ai lavori, il “picco” per la manifestazione della patologia è previsto fino a tutto il 2020.

Ciò significa che le malattie sopra elencate, tipicamente riconducibili alla prolungata esposizione all’amianto, possono essere ricondotte e collegate causalmente all’ambiente di lavoro, anche se si presentano molti anni dopo che la attività lavorativa e la esposizione nociva è cessata.

Inoltre l’insorgenza di tali patologie non dipende dalla dose di amianto inalata, al punto che anche poche fibre di amianto possono indurre la malattia, ed anche in via “indiretta”, tant’è vero che numerosi sono i casi riscontrati anche nelle mogli degli operai esposti all’amianto, per il solo fatto che sono queste ad occuparsi degli indumenti adoperati dai mariti al lavoro, e tra i lavoratori impiegati in vicinanza di quelli a diretto contatto con il minerale, tanto da portare alla coniazione del termine aspirazione passiva” o “esposizione indiretta”, per indicare quelle forme di esposizione non direttamente legate ad attività lavorative in presenza di amianto.

In ogni caso è stato accertato che la malattia si sviluppa tanto più rapidamente, con abbreviazione del periodo di latenza, tanto più è alta la dose professionalmente assunta essendo ormai accertato il riscontro epidemiologico del  potere cancerogeno di questo materiale.

L’Italia fino al 1992 è stato uno dei Paesi europei dove l’asbesto è stato prodotto e utilizzato in maggior misura.  Nel 1992 con la legge n. 257, l’Italia ha bandito la produzione e l’uso di asbesto; da quel momento il numero di lavoratori correntemente esposto all’amianto è progressivamente diminuito.

Il datore di lavoro è sicuramente responsabile per le malattie che i propri dipendenti hanno contratto a seguito dell’esposizione all’amianto.

Tale responsabilità è prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (e, ancora prima, dal DPR n. 303/1956, dal DPR n. 547/1955 e dal D.Lgs. 277/1991, tutti ora abrogati) nonché dall’art. 2059 e dall’art. 2087 c.c.; in ambito preventivo si possono individuare soggetti ex-esposti all’amianto che, visto il lungo periodo di latenza, non possono essere considerati completamente al sicuro e quello dei lavoratori correntemente esposti che non possono dirsi assolutamente non esposti.

 La responsabilità del datore i lavoro si fonda sulla presunzione di conoscenza della pericolosità dell’amianto quale fattore scatenante del processo patologico, in ragione del periodo temporale in cui l’esposizione morbigena si è verificata.

ATTENZDunque, in tema di diffusione di polvere di amianto, il datore di lavoro è obbligato ad impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri nei luoghi di lavoro, adottando le tecnologie adottate o adottabili nello stesso settore, informando i dipendenti sui rischi specifici connessi alla loro attività, fornendo adeguati mezzi di protezione e sorvegliando che essi vengano adoperati, in modo da consentire ai dipendenti stessi di svolgere l’attività lavorativa in condizioni di assoluta sicurezza.

Per quanto riguarda l’Olivetti, TUTTO QUESTO NON E’ CERTAMENTE AVVENUTO

L’elevata incidenza delle patologie riscontrate nella popolazione e negli ex dipendenti sta a dimostrazione del fatto che la dirigenza, nonostante la consapevolezza sulla presenza massiccia di materiali fibra non si è preoccupata né di rimuovere l’amianto presente negli stabilimenti anche dopo che ne era nota la pericolosità (anzi, tacendone persino l’esistenza), né di adottare le misure di sicurezza necessarie a tutelare sia i propri dipendenti che la collettività.

Da tutto ciò consegue il DIRITTO PER COLORO CHE SI SONO AMMALATI, o per gli EREDI DI COLORO CHE SONO DECEDUTI, a costituirsi parti civili nel procedimento penale che avrà luogo nei confronti dei vertici aziendali della ex-Olivetti, in quanto responsabili per i fatti di cui sopra.

tremolite d'amianto e talcoLa inchiesta dei PM di Ivrea, ha portato fin qui a 39 indagati, tra cui Carlo De Benedetti, Corrado Passera, Elserino Piol, Roberto Colaninno, con accuse di omicidio colposo plurimo  e lesioni, aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. Il talco contaminato da tremolite d’amianto si usava nelle officine per l’assemblaggio delle macchine da scrivere, ad Agliè, a San Bernardo e alle Officine Ico, dove si svolgeva una parte della produzione. Si scopre nell’81 che quel talco ha quantità d’amianto 500 mila volte superiore al consentito. Ma la Olivetti provvede a sostituire quel prodotto con talco esente da fibre asbestiforme soltanto nell’86. Di più, quando i dati erano scomodi, venivano nascosti per evitare il costo elevato della bonifica degli ambienti. Ed a decidere i grandi interventi, comprese le bonifiche, per i magistrati erano i dirigenti con l’avvallo del Cda, dell’amministratore delegato e del Presidente.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale in materia al tema che ci occupa, per valutare la sussistenza del nesso di causalità è applicabile la regola probatoria civile, che si basa sul criterio probabilistico, ne consegue che l’omissione da parte del datore di lavoro di strumenti idonei ad evitare al lavoratore l’esposizione alla sostanza, in violazione dell’art. 2087 c.c. fa ritenere che “probabilmente” l’esposizione all’amianto sia di per se elemento sufficiente a far ritenere fondata la domanda di risarcimento.

Invitiamo quindi coloro che ritengano di essere stati esposti – direttamente o indirettamente –  all’amianto presente presso gli stabilimenti OLIVETTI e che hanno contratto una delle patologie sopra elencate, o i familiari di coloro che per queste patologie sono deceduti, a contattarci con urgenza.

Verificheremo DEL TUTTO GRATUITAMENTE se vi sono i presupposti per sostenere il nesso causale con la malattia, se è possibile chiedere un risarcimento del danno, se si è ancora in tempo per farlo e conseguentemente la possibilità di COSTITUIRVI COME PARTI CIVILI nel futuro processo ed ottenere il RISARCIMENTO DEI DANNI PATITI.

Carlo-De-BenedettiLa questione del tempo trascorso dalla manifestazione della malattia e della PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO è di assoluto rilievo se si considera, come detto, che le malattie da amianto hanno una “lungolatenza” che spesso porta lo sviluppo delle patologie a tempistiche che dilatano l’ambito di valutazione del rapporto causale e del diritto al risarcimento del danno, con patologia che insorge mediamente oltre i 15 anni dopo la prima esposizione. Si comprende allora che l’attualità del tema del risarcimento del danno, della analisi della fattispecie singola e dell’inquadramento nelle particolari tipologie di latenza delle patologie debba essere svolta in modo analitico da un punto di vista medico-legale.

IN TEMA DI PRESCRIZIONE tuttavia, è bene chiarirlo sin d’ora, è stato ripetutamente affermato che il termine inizia a decorrere non dal momento in cui il fatto del terzo viene a ledere l’altrui diritto bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile.

Con la sentenza a Sezioni Unite n. 581, 11 gennaio 2008 la Suprema Corte di Cassazione ha precisato: “…il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947 c.c, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche“.

OCCORRE INFINE SVOLGERE UNA ANALISI SUI DANNI RISARCIBILI NEL CASO SINGOLO.

olivetti_manifestoCertamente la voce di danno più significativa in questi casi è quella del danno alla salute, oltre al danno morale e soggettivo inteso come sofferenza e turbamento dell’animo generato dal fatto illecito.  Tali voci di danno possono essere riconosciute nelle ipotesi di patologie da amianto in favore innanzitutto delle vittime primarie, ma anche dei congiunti, e ciò tanto in ipotesi di decesso del lavoratore che nel caso di sopravvivenza. Pertanto, a titolo di danno ingiusto non solo la vittima ma anche i suoi congiunti potranno chiedere il ristoro del danno sotto il profilo non-patrimoniale e patrimoniale, diretto ed indiretto per effetto della lesione di diritti fondamentali della persona (la salute, la serenità e l’integrità familiare e del patrimonio) secondo lo schema dettato oggi dalla disciplina del nostro ordinamento giuridico. La Corte di Cassazione ha più volte stabilito che la responsabilità del danno grave all’integrità psicofisica del lavoratore – che successivamente ne aveva causato il decesso, ricade interamente sul datore di lavoro, e che il “ristoro” economico richiesto dai familiari, per la sua quantificazione, dovesse essere calcolato considerando non solo il danno biologico, ma anche quello esistenziale, in ciò includendo anche le sofferenze che una patologia aggressiva come il mesotelioma pleurico procura a chi ne è colpito ed ai suoi congiunti.

E le corti di merito in tutta Italia hanno applicato questi principi, a volte con sentenze pesantissime, come nella recentissima una pronuncia della Corte d’Appello di Roma, sezione Lavoro Presidenza e Assistenza, il 17 luglio 2014, sul caso  di un lavoratore che per anni era stato esposto alle fibre killer senza mascherina lavorando in un cantiere ferroviario: per l’esposizione all’amianto, gli eredi avranno dalle Ferrovie un risarcimento di circa 750 milaeuro. In particolare 225 mila euro sono la quantificazione del danno per l’uomo, che verrà liquidato in favore degli eredi; 144 mila euro, invece, in via diretta a ciascuno dei due figli e 235 mila euro alla vedova, privata del marito e con una vita distrutta dal dolore per una responsabilità del datore di lavoro, riconosciuta con la sentenza 6817/2014.

SCIOPERO DEI MAGISTRATIIn ambito penale questa tutela è ottenibile attraverso la costituzione di parte civile (con la quale la vittima, parte offesa o danneggiata dal reato oggetto del processo penale, entra a far parte del processo penale introducendo una richiesta di risarcimento del danno in proprio favore) può avvenire solo ed esclusivamente avvalendosi di un avvocato e deve essere formulata nel momento opportuno ovvero con delle precise scadenze cronologiche di legge che vanno rispettate a pena di inammissibilità della richiesta: un motivo in più per affidarsi ad uno studio legale il prima possibile, per evitare di interessarsi al procedimento penale in modo tardivo, ovvero quando l’ingresso nel processo quale “protagonista” dell’accusa privata (con le facoltà anche di indirizzo del processo) non è più consentita.

Attraverso la costituzione di parte civile, si introduce la domanda civilistica di risarcimento del danno nell’ambito del processo penale, affiancando la figura ed azione del Pubblico Ministero che, invece, è volta precipuamente all’accertamento della responsabilità penale ed alla punizione dell’autore del reato.

Solo dopo la richiesta di rinvio a giudizio o il rinvio a giudizio (al dibattimento) la parte offesa può, assistita dal difensore, costituirsi parte civile e divenire, quindi, effettiva parte processuale, con tutte le garanzie piene della difesa. Come detto, la costituzione di parte civile (con richiesta del risarcimento del danno) ha tempi e modalità prescritte dal codice di procedura penale, che vanno rispettate, anche a pena di decadenza.

Con la condanna nei confronti dell’imputato, il Giudice penale liquida anche il risarcimento del danno, e generalmente assegna alla parte civile una somma, cosiddetta provvisionale, che è immediatamente esecutiva, rinviando il risarcimento totale e finale al giudizio civile da instaurarsi al passaggio in giudicato della sentenza penale.

Quale è il vantaggio della costituzione di parte civile dunque? in particolare insiste nell’avvalersi della azione, prova e dimostrazione di responsabilità degli imputati, esercitata dal Pubblico ministero, con mezzi e capacità di indagine infinitamente più ampi del singolo danneggiato; in poche parole si ottiene dal processo penale la prova del diritto ad essere risarciti, senza sostenere l’onere (anche economico) di doverlo dimostrare, anche “comodamente” non partecipando in modo attivo alla istruttoria processuale; in tale senso si parla di principio di immanenza ex art. 76 c.p.p., nel senso che una volta costituiti parte civile, il diritto rimane tale e quale in ogni ulteriore grado del giudizio, arrivando il processo a conclusione in via autonoma.

23315e32e03a7855a568fe46767bd21a-1371-kPG-U103031970353554zD-640x320@LaStampa.itCertamente un vantaggio che, in ipotesi di inquinamenti ambientali sul luogo di lavoro per presenza di polveri di amianto, solleva la parte civile ed il singolo danneggiato dalla difficoltosa – e molto spesso insuperabile – esigenza di accesso ai luoghi, analisi tecnico-scientifiche dei materiali e dei reperti, acquisizioni di pareri e ausilio di consulenti scientifici etc. etc., lasciando alla Procura della Repubblica, ben dotata di mezzi – processuali ed anche economici, di arrivare ad una prova di responsabilità degli imputati, e di riflesso al dovere di risarcire le parti offese.

Avviare la causa civile comporta invece il peso di anticipare spese considerevoli e l’onere di provare una responsabilità degli amministratori, mentre nel processo penale la parte più importante del lavoro e delle spese sono a carico dello Stato.

Per tale motivo, il ns. pool non richiede alcun anticipo sulle spese legali per assumere l’incarico difensivo.

RICAPITOLANDO I VANTAGGI DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE.

  • è essenzialmente gratuita, poiché operiamo in patto di quota lite (percentuale sul ricavato senza anticipi e senza spese in caso di mancato recupero)
  • lascia al processo penale, ed al lavoro della Procura, la prova sull’AN cioè sulla consapevolezza dei direttivi Olivetti, oltre che delle Holding, sulla esposizione a polveri di amianto per i lavoratori.
  • oltre alla componente compensativa del danno, è possibile richiedere ed ottenere il risarcimento dei danni cd. punitivi, anche in misura superiore al risarcimento vero e proprio.
  • è possibile ottenere in tempi ragionevoli la liquidazione di una provvisionale dal Giudice penale (la provvisionale viene riconosciuta dal Giudice penale alla fine del processo di primo grado ed è immediatamente esecutiva), ed agire con calma per le eventuali differenze, avvantaggiandosi delle prove raggiunte nel processo penale
  • può essere richiesto il sequestro conservativo dei beni della responsabile civile così da eventualmente  indurla a portare avanti trattative per far rinunciare le parti civili e chiudere i loro risarcimenti anche prima della conclusione del processo

MA CHI PAGA I RISARCIMENTI AGLI EX DIPENDENTI OLIVETTI?

telecom-italia_logoOlivetti non esiste più formalmente, ma nel processo penale di Ivrea, oltre alla responsabilità personale e patrimoniale degli imputati, ci sarà la possibilità di chiamare come responsabile civile, dunque tenuta in solido al risarcimento dei danni alle parti lese – se si costituiranno parte civile, il vecchio datore di lavoro, che nel frattempo ha cambiato pelle e nome. Infatti nel 1999, la Ico (Ingegner Camillo Olivetti) SpA, guidata da Roberto Colaninno, e affiancata da un gruppo di imprenditori bresciani, soprannominato la razza padana, lanciò una spericolata scalata (definita la madre di tutte le OPA), acquisì il controllo della Telecom e ne prese il nome. Così adesso sulle responsabilità della vecchia dirigenza, da Carlo De Benedetti a Corrado Passera a Colaninno, sarà la Telecom a pagare i danni nei confronti degli ex dipendenti Olivetti e loro familiari. Il che rende ancora più agevole la azione risarcitoria e vantaggiosa la scelta di costituirsi come parte civile nel processo di Ivrea contro gli ex AD della Olivetti.

 CHI SIAMO

Siamo un pool di Avvocati penalisti e civilisti con sedi in tutta Italia che si è creato in occasione del processo per il naufragio della Concordia, per dare maggiore forza ed incisività nelle azioni volte a tutelare gli interessi di circa cento passeggeri, avviando una serie di iniziative nei processi penali più importanti di Italia al momento.

DI COSA CI OCCUPIAMO

Rappresentiamo gli interessi di alcuni eredi di ex lavoratori Olivetti, nei confronti degli amministratori delle società che hanno consapevolmente trascurato la tutela della salute dei dipendenti, provocando loro danni economici e morali

QUAL E’ IL NOSTRO SCOPO

Vogliamo ottenere il massimo risarcimento possibile dei danni economici e morali subiti dalle persone, per causa dei reati commessi da amministratori e dirigenti delle società