ANMIL è parte civile del processo Eternit Bis a Napoli

Il giorno 16 aprile 2018 ANMIL il GUP di Napoli ha ammesso la costituzione di parte civile di ANMIL, rappresentato in aula dall’Avv. Massimiliano Gabrielli del foro di Roma, nel filone napoletano del processo Eternit Bis contro Stephan Schmidheiny (già condannato a 18 anni di carcere dalla Corte d’Appello di Torino per il disastro ambientale provocato dall’amianto negli stabilimenti Eternit in Italia e nei territori limitrofi, poi prosciolto in via definitiva per intervenuta prescrizione del reato e rimasto unico imputato nel processo Eternit-bis per l’ipotesi di reato di omicidio volontario di 258 persone tra i vari stabilimenti di produzione italiani).

Poche le parti civili private, nonostante le numerose vittime anche nello stabilimento eternit di Bagnoli, il chè è dovuto principalmente al lungo tempo trascorso dalle morti, e dalle comprensibili difficoltà per i familiari, anche da un punto di vista economico, di partecipare a questo ennesimo processo, con il rischio di fronteggiare la prescrizione dei reati che, sopratutto nel caso di contestazione di omicidio colposo, è purtroppo concreto e decisamente possibile. Proprio per questo motivo, dunque, la presenza in aula come parte processuale di enti esponenziali ed associazioni come ANMIL, rappresentano un valore importantissimo per la tutela di interessi diffusi e della collettività, ed in modo particolare – per Anmil – nel perseguire anche in sede giudiziaria l’obiettivo di aumentare la prevenzione attraverso la condanna dei responsabili di gravi violazioni nel sistema di sicurezza degli ambienti di lavoro.

Il calendario delle udienze preliminari proseguirà a maggio con la discussione delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dell’unico indagato, ed in particolare sulla nullità del decreto di citazione a giudizio formulato dalla procura di Napoli per omicidio doloso, nonostante il GUP di Torino si sia già pronunciato in senso contrario riconducendo tutte le ipotesi ad omicidio colposo e provocando così lo “spacchettamento” del processo tra le varie sedi giudiziarie competenti territorialmente; secondo la difesa del patron svizzero della Eternit, in tale modo si sarebbe tuttavia determinata la preclusione per i PM partenopei nella possibilità di contestare nuovamente il reato doloso; al riguardo viceversa, il regresso della fase da udienza preliminare a quella di indagini, con nuovo avviso 415 bis cpp e nuova formulazione dei capi di imputazione da parte delle procure di “rinvio”, appare legittimare la libera interpretazione della fattispecie e dell’esercizio della azione penale da parte della accusa (in termini bivalenti, ben potendo ad esempio anche richiedere la archiviazione), possibilità che quindi non avendo consumato la fase delle indagini preliminari ma avendola rinnovata, semprerebbe propendere a favore della facoltà di diversa formulazione dei capi di imputazione, la quale in effetti è nuovamente sottoposta al vaglio del diverso giudice alla udienza preliminare, e che – se viceversa sia il PM che il giudice fossero vincolati alla decisione del precedente GUP, non avrebbe alcun senso e funzione sostanziale nel sistema di garanzia processuale.

Processo Eternit bis: il Gup di Napoli rinvia in attesa della Cassazione

Il troncone di processo Eternit bis è arrivato al Tribunale penale di Napoli dopo la derubricazione delle contestazioni – da reato volontario ad omicidio colposo, che ha determinato lo spacchettamento delle competenze territoriali rispetto ai vari stabilimenti di produzione dell’eternit, ed è stato rinviato al fine di rinnovare l’avviso della citazione a giudizio in tedesco nei confronti del miliardario svizzero Stephan Schmidheiny, patron della fabbrica Eternit in Europa ed unico imputato nel processo penale sul disastro Eternit e le morti bianche negli stabilimenti di produzione, ma sopratutto in attesa che la Corte di Cassazione si pronunci tra pochi giorni (13.12.2017) sul ricorso della procura di Torino (e quello autonomo della procura generale), contro la riqualificazione dei reati da omicidio volontario/colposo decisa l’anno scorso dal GIP di Torino in una impostazione non condivisa dai PM, che invece insistono sulla presenza del dolo eventuale mei reati contestati.Noi con ANMIL e la nostra esperienza in campo di mass tort & disaster stiamo seguendo come parti civili anche questo filone processuale ed oggi 27.11.2017 eravamo in aula; aspettando la decisione della Corte di Cassazione, che con ogni probabilità lascerà immutata la contestazione colposa e quindi la competenza in capo ai vari Tribunali territoriali rispetto ai vari stabilimenti, restiamo in attesa di entrare nel vivo del processo, al fianco ed a tutela delle vittime e dei loro familiari, che possono ancora costituirsi come parte civile in questo importante filone processuale, al fine di chiedere giustizia ed ottenere il risarcimento di tutti i danni sofferti a causa della inalazione di filamenti del fibrocemento da parte dei lavoratori nello stabilimento Eternit di Bagnoli in provincia di Napoli.

Sentenza storica su amianto: condannato De Benedetti

PROCESSO OLIVETTI: il tribunale di Ivrea, con una sentenza che possiamo davvero definire storica, contro alcuni personaggi di primissimo piano nel mondo della alta finanza ed imprenditoria nazionale, ha affermato la sussistenza della responsabilità penale dei vertici societari della Olivetti, dei suoi direttori e dei dirigenti preposti ai controlli ed al rispetto delle normative anti-infortuni e di prevenzione delle malattie professionali. Sono stati condannati in primo luogo Carlo De Benedetti e Franco De Benedetti alla pena di 5 anni e due mesi di reclusione e Roberto Passera ad 1 anno e 10 mesi di reclusione, ma praticamente tutti gli imputati appartenenti ai vertici societari di Olivetti.

E noi c’eravamo … Ancora una volta in più dalla parte delle vittime dei reati posti in essere non rispettando le normative imposte ai datori di lavoro per evitare che i lavoratori si ammalino e muoiano solo per le solite politiche economiche tese al risparmio sulla pelle dei lavoratori.

Stiamo parlando delle esposizioni all’amianto negli stabilimenti della Olivetti nel comprensorio di Ivrea negli anni ’70 ’80 e ’90 che hanno causato la morte di dieci dipendenti tutti ammalatisi di mesotelioma pleurico e, dunque, considerata la causa dell’insorgenza della malattia da individuarsi appunto nella esposizione alle fibre di asbesto, necessariamente ad esso esposti. Come ha osservato il PM questo non è stato il processo all’Olivetti, ma all’Olivetti degli anni 70 80 e 90, che dall’Olivetti del fondatore si era ormai del tutto discostata.

Innanzitutto è stato provato che l’asbesto si trovava nel talco che si usava nella produzione di macchine da scrivere (i lavoratori facevano autonomamente pulizia del banco di lavoro), nella produzione dei cavi elettrici, nel montaggio dei componenti elettrici delle calcolatrici. É emerso che già nel 1981 uno dei dirigenti aveva chiesto all’università di Torino di analizzare il talco se contenesse amianto poiché qualche stabilimento già lo sospettava. Tale richiesta risultava eccezionale perchè risultava che in Olivetti nel 1981 non c’era alcun monitoraggio benché già si parlasse di amianto. E nel febbraio 1981 l’analisi confermava la presenza di tremolite, cioè di amianto e si raccomandava di non disperderlo nell’aria.

Dal 16.2.1981 dunque all’Olivetti già sapevano della presenza dell’amianto nel talco e ciononostante continuavano ad acquistarlo! Peraltro anche prima si sapeva che i lavoratori erano esposti all’amianto. Veniva infatti disposta la visita medica periodica sui lavoratori esposti all’amianto dal 1977: nel caso si fossero rilevati problemi i lavoratori venivano solo spostati di reparto. Nessuna misura di prevenzione riguardo all’inalazione delle polveri veniva disposta – e gli impianti di aspirazione erano comunque obbligatori perché devono predisporsi per le lavorazioni polverose – nemmeno nessuna misura di prevenzione personale come l’obbligo di usare mascherine (per l’amianto sono diverse ma non ce n’erano del tutto). Gli organi di vigilanza proprio questo dovevano fare e non l’hanno fatto. La tardività del rilievo dell’uso dell’amianto nel talco è stato solo un esempio delle colpe rilevatesi.

Eppure già dagli anni ’70 si parlava della possibilità che il talco contenesse amianto ma niente veniva fatto al riguardo. Nessuna aspirazione delle polveri benché fosse nota da sempre la pericolosità di esso anche solo per l’asbestosi (già la legge 455/1943 catalogava l’asbestosi come malattia professionale). Dopo il 16.2.1981, dopo cioè la certezza tramite una specifica ricerca scientifica di presenza dell’amianto nel talco, cosa ha fatto Olivetti al riguardo? Si pensava avessero cambiato il talco ma così non è stato. Solo dal 1986 i vertici disposero lo stop, finalmente, benché, si ripete, la presenza della tremolite fosse nota dal 1981.

Ciò è espressione della sottovalutazione del problema amianto, e nondimeno altro amianto è rimasto presente negli stabilimenti Olivetti ancora negli anni ’90 come amianto strutturale. L’amianto strutturale in azienda era un fatto noto ai vertici della Olivetti la presenza di esso in azienda. Le pannellature in azienda erano in amianto al 60% e si venne a saperlo grazie a un’indagine richiesta dai lavoratori di seguito alla circolare del Miistero della Sanità del 1986 al riguardo della pericolosità dell’uso dell’amianto anche nelle pennellature. L’amianto strutturale è il più insidioso per il lavoratore ed è responsabilità dei datori di lavoro prevenire l’esposizione e fu tolto solo quando non fu più possibile procrastinarne la sostituzione. Veniva poi utilizzato un componente dei pannelli delle macchine utensili, il Ferobestos: l’amianto veniva applicato in pannelli alle macchine utensili per facilitarne lo scorrimento. Il Ferobestos era formato al 60% di amianto e di resina al 40%. Solo dal 1981 in poi veniva sostituito da altro materiale non contenente amianto ma la scheda di pericolosità risale al 1973 e ciononostante nessuna prevenzione sulla aspirazione delle polveri e nemmeno nessuna informazione sulla pericolosità veniva fatta ai lavoratori in violazione anche alla 303/1956!

Addirittura l’amianto era utilizzato nei dispositivi di protezione individuali: un dipendente con la mansione di addetto ai trattamenti termici, usava dispositivi di protezione in amianto. Per i trattamenti termici erano in dotazione grembiule e guanti in amianto. Sono risultati agli atti documenti di acquisto dei materiali contenenti amianto dalle varie ditte fornitrici (Nuova Capamianto). In tutte le lavorazioni termiche si usavano tessuti di amianto che si usuravano e perdevano fibre suscitando polverosità.

Sarebbe stato possibile fornire i lavoratori di semplici mascherine, ma mai fu proposto l’uso di materiali senza amianto e di mascherine. Le fibre di amianto NON sono degradabili e l’esposizione indiretta dei lavoratori alle fibre, sopratutto per la presenza di amianto strutturale, disperse negli ambienti pur bonificati, persiste per molto tempo.

Al riguardo è emerso che le bonifiche vere e proprie si sono sviluppate nel corso di un ventennio e sono ancora in corso tuttora. Si sono registrati ritardi nelle bonifiche fatte e solo su sollecitazione dei sindacati e solo in occasione delle ristrutturazioni! E il capannone sud addirittura ancora non è stato bonificato!!! I cunicoli dello stabilimento San Bernardo dove erano presenti i fasci tubieri ricoperti di amianto non sono mai stati fatti oggetto di monitoraggio fino al 1996 benché si sapesse la presenza di amianto e il passaggio di lavoratori! L’analisi documentale anche dei monitoraggi sono stati tutti effettuati a bocce ferme, post bonifiche, e non sulla situazione come era effettivamente. E si vedono 116 kg di cartone amianto acquistato ancora a luglio 1984 nonostante la conoscenza della pericolosità del materiale.

Insomma il processo ha provato non solo l’utilizzo dell’amianto nelle lavorazioni ed in azienda ma anche la conoscenza della presenza di esso da parte dell’amministrazione della società ed ecco perchè si è giunti alle condanne severe così irrogate anche e sopratutto a De Benedetti e Passera, tra gli altri, senza fare sconti a nessuno.

Noi, costituiti in questo processo penale come parte civile per ANMIL, abbiamo fatto la nostra parte e, con i Colleghi Alessandra Guarini e Massimiliano Gabrielli, la faremo ancora nei processi che si stanno avviando ora a Milano per le esposizioni all’amianto dei lavoratori dell’ATM, Azienda Trasporti Milanese, e per i dipendenti del teatro alla Scala.

Cesare G. Bulgheroni, avvocato in Milano

Processo Amianto “Olivetti”: anche Telecom pagherà i danni

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Prosegue ad Ivrea il processo sull’amianto “Olivetti” a carico dei big della finanza italiana (a partire dall’Ing. Carlo De Benedetti, l’ex ministro Corrado Passera, e l’imprenditore Roberto Colaninno), nel quale il ns. pool di legali, rappresentato dagli Avv.ti Cesare Bulgheroni, Alessandra Guarini e Massimiliano Gabrielli, ha ricevuto incarico per costituirsi parte civile e richiedere il risarcimento del danno, in favore di ANMIL, associazione nazionale che persegue interessi diffusi coincidenti con quelli lesi dai fatti oggetto del giudizio, ed ha svolto in un lungo arco temporale un’attività di tutela delle vittime e dei familiari anche di coloro che si sono ammalati a causa di malattie professionale tra cui necessariamente quelle conseguenti all’inalazione di amianto, che veniva utilizzato (sotto forma di talco contaminato di tremolite) in alcune fasi di lavorazione per assemblaggio delle macchine da scrivere, e diffusamente presente nelle strutture di rivestimento degli ambienti lavorativi di alcuni stabilimenti della azienda di Ivrea.

All’udienza del 25 maggio 2015 il GIP del Tribunale di Ivrea, Dr.ssa Cecilia Marino, ha preliminarmente stralciato la posizione di un altro imputato, Sig. Gribaudo, per ragioni connesse all’incapacità del medesimo di partecipare al processo a causa della età avanzata. Sono dunque quattro le posizioni stralciate per le quali il Giudice, in un separato processo, vaglierà l’impedimento di natura medica eccepito dai difensori per i loro assistiti.

L’udienza é proseguita appunto con la discussione sulle istanze di costituzione di parte civile e di risarcimento presentate dalle moltissime parti offese e danneggiate dai reati in contestazione, fase conclusasi con l’ammissione di ANMIL quale parte civile, rappresentata in aula dall’Avv. Cesare Bulgheroni.

Un primo ed importantissimo risultato!

Il risultato é particolarmente significativo perché ottenuto nonostante la ferma opposizione di alcune difese e perché la ammissione della ANMIL era tutt’altro che scontata, alla luce di precedenti decisioni di esclusione della stessa associazione, assunte in altri importanti processi sempre sul tema di amianto.

olivetti-ivrea-passera-de-benedetti-593333Tutte le parti civili costituite hanno, quindi, presentato immediatamente istanza al GIP per essere autorizzate alla citazione di TELECOM quale responsabile civile, tenuta quindi, in caso di condanna, alle restituzioni e ai risarcimenti in solido con gli imputati in favore delle vittime. Telecom, infatti, venne fatta oggetto di una eclatante scalata azionaria da parte proprio della Olivetti e, attraverso una serie di incorporazioni e fusioni societarie, oggi la seconda si identifica con la prima, e che quindi, a seguito di una eventuale condanna dei propri dipendenti e manager dell’epoca (i quali comunque risponderanno in proprio con i loro personali patrimoni), dovrà risarcire i danni anche ad Anmil.

Il Giudice ha sollevato per l’imputato Marescotti, dipendente di Olteco (in relazione al capo di imputazione Q) la questione delle legittimazione passiva di Telecom non essendo la società Olteco rientrata nella fusione per incorporazione di Olivetti e, esaurita la discussione sul punto, il GIP, in accoglimento anche della richiesta dell’Avv. Bulgheroni, ha ordinato la citazione quale responsabile civile di Telecom, che quindi sarà chiamata a rispodnere dai danni alle vittime dell’Amianto Olivetti.

Un secondo fondamentale risultato ottenuto!

Il processo è stato rinviato all’udienza del 23 settembre 2015 ore 9.30 presso la nuova sede del Tribunale in via Cesare Pavese n. 4 per la prosecuzione dell’udienza preliminare con invito a Telecom di predisporre e depositare memoria di costituzione di RC entro il 10 settembre e di inviarla a tutti i difensori via email. Per consentire l’organizzazione dell’attività d’aula il Giudice ha inoltre già fissato le udienze successive: 25, 28 e 30 settembre e 1 e 5 ottobre ore 9.30.

Infine, per quel che riguarda la posizione di Preve – già stralciata dal processo principale e per cui era stata fissata un’udienza preliminare a parte di fronte a diverso GUP per il 21 maggio scorso – il fronte delle parti offese e danneggiate si è diviso: mentre alcune hanno chiesto e ottenuto la duplicazione di ammissione come parti civili con richiesta di citazione di Telecom quale responsabile civile, il pool di legali di ANMIL, ha deciso di non perseguire, anche in quella sede, la costituzione di parte civile.

La decisione è legata alla diversa posizione processuale dell’imputato che, dall’analisi delle carte processuali, appare più debole dal punto di vista della tenuta dell’accusa; nel caso tuttavia di un rinvio a giudizio – che comunque comporterebbe la riunione del processo con quello principale – sarà sempre possibile effettuare per conto di ANMIL la costituzione al dibattimento anche contro tale imputato. L’udienza preliminare nei confronti dell’imputato Preve é stata fissata per il prossimo 21 settembre ore 9.30.

1_donne_fabbricaInsomma, l’obiettivo di un formale riconoscimento alla legittimazione attiva dell’importante Associazione a partecipare al più importante processo nazionale sul tema dell’Amianto è certamente stato raggiunto con l’ammissione di ANMIL come parte civile e con la citazione di Telecom, ed ora non resta che battersi per il rinvio a giudizio degli imputati per l’accertamento delle responsabilità e la punizione dei colpevoli per anni di gravissimo ritardo nella adozione di quei necessari presidi contro il già estesamente noto rischio amianto negli stabilimenti Olivetti: una responsabilità colposa – se non si voglia parlare di dolo eventuale – per decine di ingiuste ed inaccettabili morti bianche!

Dipendenti della “fabbrica modello”, che tale è rimasta nell’immaginario collettivo ben oltre la morte di Adriano Olivetti, nel 1960, morti di lavoro anche a distanza di decenni, quando ormai magari si è appesa la tuta blu a un chiodo, per il solo fatto di avere un’occupazione, inconsapevoli dei rischi corsi fino all’ultimo per aver respirato polveri fatali, maneggiare materiale contaminato e scatole di pezzi piene della polvere mortale. Senza alcuna protezione, niente maschere e guanti, nessuna informazione, quando invece ai vertici societari erano da tempo noti i dati della contaminazione e i rischi ambientali.

Si apre quindi la ulteriore possibilità, sempre entro la futura fase dibattimentale, di costituirsi parte civile nel “doppio” processo Olivetti, anche da parte dei moltissimi lavoratori, e loro familiari, rimaste vittime della asbestosi presso gli stabilimenti, visto che sono decine i casi conclamati di morte e centinaia quelli certamente compatibili con patologie legale all’amianto.

PROCESSO AMIANTO BIS: Anmil firma il mandato agli Avvocati del processo Concordia

anmilL’ANMIL ha affidato agli Avvocati Cesare Bulgheroni di Milano, Alessandra Guarini di Biella e Massimiliano Gabrielli di Roma, il mandato per costituirsi parte civile nel processo “Amianto bis” in avvio il prossimo 23 aprile presso il Tribunale penale di Ivrea, chiedendo un milione di euro di risarcimento danni, ai vertici Olivetti.

Dopo la recente decisione sulla prescrizione, dichiarata in Cassazione nel processo Eternit per Casal Monferrato, prende il via davanti al GUP di Ivrea il processo più importante a livello nazionale sul tema dell’amianto, e che costituisce, almeno in linea di principio, la possibilità di rivalsa e riaffermazione della responsabilità penale dei datori di lavoro per i mancati controlli.

La richiesta di rinvio a giudizio per omicidio colposo plurimo e lesioni travolge i big della finanza italiana, che all’epoca erano, a diverso titolo, a capo della Olivetti, a partire dall’Ing. Carlo De Benedetti, suo fratello Franco ed i figli Marco e Rodolfo De Benedetti, l’ex ministro dello sviluppo economico Corrado Passera, e l’imprenditore Roberto Colaninno.

20141219_debenedettipasseraL’accusa è molto dura, perché fino al 1987 l’Olivetti non avrebbe compiuto nessun monitoraggio sulla diffusione delle fibre di amianto, e dopo quella data, sebbene i valori riscontrati evidenziassero una concentrazione di fibre all’interno dei locali oltre duecento volte superiore al limite, l’azienda avrebbe effettuato una valutazione del rischio carente e inadeguata a tutelare al salute dei lavoratori.

L’inalazione delle fibre di amianto da parte dei lavoratori proviene dal talco contaminato con tremolite, un materiale utilizzato durante le operazioni di montaggio di telescriventi e fotocopiatrici, e dalla controsoffittatura di molti ambienti ed intonaco con cui erano rivestiti il soffitto e le pareti delle Officine H e dello stabilimento Nuova Ico. Sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull’uso dell’amianto in azienda (in cui non si faceva cenno al talco, nonostante contenesse una quantità di fibre killer 500 volte superiore a quella tollerata negli Usa), i vertici della Olivetti non disponevano la immediata sostituzione del talco contaminato dall’amianto, provvedimento cui si dava corso solo a partire dal 1986.

amianto_fibreMolti hanno un ricordo nitido delle condizioni di lavoro a contatto con il talco contaminato da amianto: «Al lavoro indossavamo un grembiule nero che portavamo a casa una volta la settimana. Lo scuotevamo prima di metterlo in lavatrice per eliminare la polvere. Era completamente bianco». Polvere d’amianto tritata e resa finissima e bianca, che all’epoca chiamavano con dolcezza «borotalco».

E’ ormai pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale può costituirsi parte civile anche un’associazione portatrice d’interessi diffusi e quando il danno coincida con la lesione dell’interesse perseguito nello statuto e in concreto dall’associazione stessa, disperdendo così l’impegno e le risorse profuse dal sodalizio.

L’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL) è nata nel 1943 ed è riconosciuta come un Ente morale con personalità giuridica di diritto privato, cui è affidata la tutela e la rappresentanza delle vittime di infortuni sul lavoro, delle vedove e degli orfani dei caduti (D.P.R. 31 marzo 1979). Dal 1° maggio 1999 è entrata nel Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell’INAIL quale unico rappresentante degli invalidi del lavoro. L’Associazione assiste e tutela la categoria da 70 anni, promuovendo iniziative di prevenzione degli infortuni e alle politiche per la sicurezza, e tese a migliorare la legislazione in materia di infortuni sul lavoro e di reinserimento lavorativo, ricevendo costantemente l’appoggio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero delle Pari Opportunità e dell’INAIL.

L’anmilANMIL conta 400 mila iscritti e rappresenta una categoria composta da oltre 800 mila titolari di rendita, tra infortunati sul lavoro, vedove ed orfani di caduti sul lavoro, è diffusa in modo capillare sul territorio nazionale: oltre la Sede Centrale di Roma, ci sono 20 Sedi regionali, 105 Sezioni provinciali, 200 Sottosezioni, 500 tra Delegazioni comunali e fiduciariati.

L’ANMIL, dunque, risulta soggetto danneggiato dai reati contestati agli imputati stante il fatto che dall’offesa all’interesse tutelato dalle norme penali violate deriva altresì una lesione del diritto del sodalizio con riferimento agli scopi perseguiti: va sottolineato come i reati per cui pende il procedimento nei confronti degli imputati abbiano violato l’ambiente lavorativo, con palese incidenza causale, ormai scientificamente riconosciuta, all’uso senza cautela alcuna dell’amianto, che ha provocato dunque i plurimi eventi lesivi subiti dai lavoratori, e ciò costituisce un fatto ingiusto, fonte palese di un danno altrettanto ingiusto e per ciò stesso risarcibile mediante la costituzione di parte civile nel processo penale e, per quel che qui importa, nella misura in cui si tratta effettivamente di una lesione del diritto di personalità dell’Associazione con riferimento allo scopo di essa ed ai suoi componenti.

La presenza dell’ANMIL quale parte civile nel processo penale tende ad ottenere l’affermazione della responsabilità penale degli imputati – giustificata dagli indizi di colpevolezza esistenti e scaturenti dalle fonti di prova così come indicati nella richiesta di rinvio a giudizio – e la richiesta di risarcimento dei danni morali e non patrimoniali, proposti in misura non inferiore ad un milione di euro.

telecom-italia_logoOlivetti non esiste più formalmente, ma nel processo penale di Ivrea, oltre alla responsabilità personale e patrimoniale degli imputati, che già appaioni ben solidi, ci sarà la possibilità di chiamare come responsabile civile, dunque tenuta in solido al risarcimento dei danni alle parti lese, il vecchio datore di lavoro, che nel frattempo ha cambiato pelle e nome. Infatti nel 1999, la Ico (Ingegner Camillo Olivetti) SpA, guidata da Roberto Colaninno, e affiancata da un gruppo di imprenditori bresciani, soprannominato la razza padana, lanciò una spericolata scalata (definita la madre di tutte le OPA), ed acquisì il controllo della Telecom prendendone il nome. Così adesso sulle responsabilità della vecchia dirigenza, da Carlo De Benedetti a Corrado Passera a Colaninno, sarà anche la Telecom a pagare i danni nei confronti degli ex dipendenti Olivetti.

Gli avvocati Bulgeroni, Guarini e Gabrielli, ai quali il Presidente Franco Bettoni ha firmato il mandato venerdì scorso presso la sede nazionale dell’ANMIL a Roma, sono specializzati in ship & mass disaster ed impegnati nei maggiori processi penali italiani che coinvolgano interessi diffusi per vittime da incidenti navali (Giustizia per la Concordia, Giustizia per Norman Atlantic), mass tort alla persona (Giustizia per vittime amianto) o per danno finanziario di massa (Giustizia per vittime crack fondiaria-sai), come in molte altre iniziative processuali a tutela delle vittime di mass disaster e danni seriali.

Incroceranno le toghe, in questo processo, con i difensori del colosso Telecom e quelli dei maggiori esponenti della finanza italiana, quindi assisteremo sicuramente una battaglia molto accesa.