ANMIL è parte civile del processo Eternit Bis a Napoli

Il giorno 16 aprile 2018 ANMIL il GUP di Napoli ha ammesso la costituzione di parte civile di ANMIL, rappresentato in aula dall’Avv. Massimiliano Gabrielli del foro di Roma, nel filone napoletano del processo Eternit Bis contro Stephan Schmidheiny (già condannato a 18 anni di carcere dalla Corte d’Appello di Torino per il disastro ambientale provocato dall’amianto negli stabilimenti Eternit in Italia e nei territori limitrofi, poi prosciolto in via definitiva per intervenuta prescrizione del reato e rimasto unico imputato nel processo Eternit-bis per l’ipotesi di reato di omicidio volontario di 258 persone tra i vari stabilimenti di produzione italiani).

Poche le parti civili private, nonostante le numerose vittime anche nello stabilimento eternit di Bagnoli, il chè è dovuto principalmente al lungo tempo trascorso dalle morti, e dalle comprensibili difficoltà per i familiari, anche da un punto di vista economico, di partecipare a questo ennesimo processo, con il rischio di fronteggiare la prescrizione dei reati che, sopratutto nel caso di contestazione di omicidio colposo, è purtroppo concreto e decisamente possibile. Proprio per questo motivo, dunque, la presenza in aula come parte processuale di enti esponenziali ed associazioni come ANMIL, rappresentano un valore importantissimo per la tutela di interessi diffusi e della collettività, ed in modo particolare – per Anmil – nel perseguire anche in sede giudiziaria l’obiettivo di aumentare la prevenzione attraverso la condanna dei responsabili di gravi violazioni nel sistema di sicurezza degli ambienti di lavoro.

Il calendario delle udienze preliminari proseguirà a maggio con la discussione delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dell’unico indagato, ed in particolare sulla nullità del decreto di citazione a giudizio formulato dalla procura di Napoli per omicidio doloso, nonostante il GUP di Torino si sia già pronunciato in senso contrario riconducendo tutte le ipotesi ad omicidio colposo e provocando così lo “spacchettamento” del processo tra le varie sedi giudiziarie competenti territorialmente; secondo la difesa del patron svizzero della Eternit, in tale modo si sarebbe tuttavia determinata la preclusione per i PM partenopei nella possibilità di contestare nuovamente il reato doloso; al riguardo viceversa, il regresso della fase da udienza preliminare a quella di indagini, con nuovo avviso 415 bis cpp e nuova formulazione dei capi di imputazione da parte delle procure di “rinvio”, appare legittimare la libera interpretazione della fattispecie e dell’esercizio della azione penale da parte della accusa (in termini bivalenti, ben potendo ad esempio anche richiedere la archiviazione), possibilità che quindi non avendo consumato la fase delle indagini preliminari ma avendola rinnovata, semprerebbe propendere a favore della facoltà di diversa formulazione dei capi di imputazione, la quale in effetti è nuovamente sottoposta al vaglio del diverso giudice alla udienza preliminare, e che – se viceversa sia il PM che il giudice fossero vincolati alla decisione del precedente GUP, non avrebbe alcun senso e funzione sostanziale nel sistema di garanzia processuale.