PROCESSO ETERNIT BIS – superato il filtro del “bis in idem” si apre la strada ai risarcimenti per le vittime e familiari

cropped-amianto_web-400x300.jpgDinanzi al Gup del Tribunale di Torino, Dr.ssa Bompieri, è ripresa l’udienza preliminare nella tormentata vicenda giudiziaria meglio nota come “Eternit bis”, dopo l’interruzione provocata dalla rimessione alla Consulta della questione di incostituzionalità dell’art. 649 c.p.p, norma che regola il principio del c.d. “ne bis in idem” cioè del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell’imputato per lo stesso fatto di reato.

 Il principio era stato invocato ad arte dai difensori del magnate svizzero, Stephan Schmidheiny, per sostenere l’improcedibilità di questo secondo processo. Come noto la questione è stata dalla Corte Costituzionale affrontata e risolta con la sentenza n. 200 del 21.7.16, una pronuncia importantissima sia per i contenuti tecnici sia per il valore che ha assunto per le vittime, tante, che hanno visto riaccendersi la speranza di ricevere giustizia dopo la terribile decisione della Corte di Cassazione di annullare le condanne e i risarcimenti per estinzione dei reati perché prescritti.

La Corte Costituzionale, nel dichiarare l’incostituzionalità parziale della norma, per contrasto con l’art. 117, 1° co., Cost., in relazione all’art. 4 Protocollo n. 7 CEDU ha infatti aperto un varco a questo secondo processo, “Eternit bis”, grazie alla definizione fornita di “fatto storico”, per il quale concorrono non solo la condotta dell’imputato ma anche l’evento e il nesso causale.

In coerenza con tale principio, la Corte Costituzionale, rispondendo al Giudice rimettente (il GUP di Torino del processo Eternit) ha appunto spiegato: «sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, assunti in una dimensione empirica, sicché non dovrebbe esservi dubbio, ad esempio, sulla diversità dei fatti, qualora da un’unica condotta scaturisca la morte o la lesione dell’integrità fisica di una persona non considerata nel precedente giudizio, e dunque un nuovo evento in senso storico».

Da questo passaggio deriva pertanto in maniera palese e non obiettabile che il bis in idem certamente non sussiste con riferimento alle 72 persone offese del procedimento Eternit bis (sulle 258 totali), che non comparivano tra le persone offese del primo procedimento, e che pertanto, quanto meno rispetto ad esse, il procedimento per omicidio volontario potrà continuare, ove il Giudice ritenga sufficienti gli elementi accusatori al vaglio preliminare rispetto all’accusa di omicidio doloso formulata in questo secondo processo.

Ma la Consulta ha lanciato un assist formidabile alla pubblica Accusa e alle tante Parti Civili per quanto riguarda la prosecuzione del processo “Eternit bis” anche rispetto alle 186 persone che già figuravano tra le persone offese per i reati di disastro doloso (art. 434 c.p.) e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art 437 c.p.) contestati nel primo processo.

 Infatti, nel prosieguo della motivazione della sentenza della Consulta si legge: «Ove invece tale giudizio abbia riguardato anche quella persona occorrerà accertare se la morte o la lesione siano già state specificamente considerate, unitamente al nesso di causalità con la condotta dell’imputato, cioè se il fatto già giudicato sia nei suoi elementi materiali realmente il medesimo, anche se diversamente qualificato per il titolo, per il grado e per le circostanze».

Ed è questo il cuneo su cui oggi Procura e Parti Civili hanno fatto leva per sostenere l’accusa in giudizio anche in relazione alle vittime di cui già si era tenuto conto nel primo processo, nel quale si era proceduto contro l’imprenditore svizzero rimasto poi l’unico imputato, dopo la morte a 92 anni del barone belga Louis De Cartier.

Mentre, infatti, nel primo processo – su cui si è formato il giudicato – è stata accertata la causalità generale rispetto a un macro evento collettivo, in questo nuovo processo verranno accertati per la prima volta i micro eventi, ovvero le singole morti.

Finalmente il cuore del processo sarà costituito dalla verifica per ogni vittima della causa della morte e della sussistenza del nesso causale rispetto alla dolosa esposizione all’amianto di Eternit.

Dunque e finalmente, di loro ci si occuperà per la prima volta: delle 258 vittime uccise dall’amianto cui sono state dolosamente esposte!

Di diverso avviso i difensori dell’imputato, che hanno ancora una volta invocato il principio del ne bis in idem, sostenendo come non sia vincolante per il Giudice la Sentenza della Consulta.

Sarà ancora lunga la discussione, che occuperà almeno ancora l’udienza del 4 novembre prossimo.

Insomma una storia travagliata quella vittime di “Eternit”, che per sommi capi vale la pena ripercorrere affinché ne resti la memoria. “Eternit” è un marchio registrato di fibrocemento: un materiale usato in edilizia soprattutto per vasche, tegole, tettoie. Il materiale era realizzato facendo – purtroppo – uso di amianto. Il brevetto, risalente al 1901, venne acquistato due anni dopo dall’azienda svizzera Schweizerische Eternitwerke AG, che circa nel 1920 cambiò il suo nome in Eternit. Poco dopo iniziò ad aprire anche in Italia diversi stabilimenti: la prima fabbrica venne aperta a Casale Monferrato (Alessandria), altre poi a Cavagnolo (Torino), a Broni (Pavia) e a Bari. Nel 1933 “Eternit” passò alla famiglia di imprenditori svizzeri Schmidheiny, che nel 1973 divenne responsabile anche degli stabilimenti italiani affiancata dall’ imprenditore belga De Cartier. Dopo anni di attività nel 1986 sopraggiunse, praticamente per tutte le aziende italiane, il fallimento.

Ma quegli di attività segnarono per sempre le vite di molte persone e di molte comunità. Le vittime della contaminazione furono e sono migliaia.

Per loro, per i loro famigliari e per la salute di tutti i lavoratori saremo in aula a chiedere Giustizia.

(Legale ANMIL)

Avv. Alessandra Guarini

PROCESSO AMIANTO BIS: Anmil firma il mandato agli Avvocati del processo Concordia

anmilL’ANMIL ha affidato agli Avvocati Cesare Bulgheroni di Milano, Alessandra Guarini di Biella e Massimiliano Gabrielli di Roma, il mandato per costituirsi parte civile nel processo “Amianto bis” in avvio il prossimo 23 aprile presso il Tribunale penale di Ivrea, chiedendo un milione di euro di risarcimento danni, ai vertici Olivetti.

Dopo la recente decisione sulla prescrizione, dichiarata in Cassazione nel processo Eternit per Casal Monferrato, prende il via davanti al GUP di Ivrea il processo più importante a livello nazionale sul tema dell’amianto, e che costituisce, almeno in linea di principio, la possibilità di rivalsa e riaffermazione della responsabilità penale dei datori di lavoro per i mancati controlli.

La richiesta di rinvio a giudizio per omicidio colposo plurimo e lesioni travolge i big della finanza italiana, che all’epoca erano, a diverso titolo, a capo della Olivetti, a partire dall’Ing. Carlo De Benedetti, suo fratello Franco ed i figli Marco e Rodolfo De Benedetti, l’ex ministro dello sviluppo economico Corrado Passera, e l’imprenditore Roberto Colaninno.

20141219_debenedettipasseraL’accusa è molto dura, perché fino al 1987 l’Olivetti non avrebbe compiuto nessun monitoraggio sulla diffusione delle fibre di amianto, e dopo quella data, sebbene i valori riscontrati evidenziassero una concentrazione di fibre all’interno dei locali oltre duecento volte superiore al limite, l’azienda avrebbe effettuato una valutazione del rischio carente e inadeguata a tutelare al salute dei lavoratori.

L’inalazione delle fibre di amianto da parte dei lavoratori proviene dal talco contaminato con tremolite, un materiale utilizzato durante le operazioni di montaggio di telescriventi e fotocopiatrici, e dalla controsoffittatura di molti ambienti ed intonaco con cui erano rivestiti il soffitto e le pareti delle Officine H e dello stabilimento Nuova Ico. Sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull’uso dell’amianto in azienda (in cui non si faceva cenno al talco, nonostante contenesse una quantità di fibre killer 500 volte superiore a quella tollerata negli Usa), i vertici della Olivetti non disponevano la immediata sostituzione del talco contaminato dall’amianto, provvedimento cui si dava corso solo a partire dal 1986.

amianto_fibreMolti hanno un ricordo nitido delle condizioni di lavoro a contatto con il talco contaminato da amianto: «Al lavoro indossavamo un grembiule nero che portavamo a casa una volta la settimana. Lo scuotevamo prima di metterlo in lavatrice per eliminare la polvere. Era completamente bianco». Polvere d’amianto tritata e resa finissima e bianca, che all’epoca chiamavano con dolcezza «borotalco».

E’ ormai pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale può costituirsi parte civile anche un’associazione portatrice d’interessi diffusi e quando il danno coincida con la lesione dell’interesse perseguito nello statuto e in concreto dall’associazione stessa, disperdendo così l’impegno e le risorse profuse dal sodalizio.

L’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL) è nata nel 1943 ed è riconosciuta come un Ente morale con personalità giuridica di diritto privato, cui è affidata la tutela e la rappresentanza delle vittime di infortuni sul lavoro, delle vedove e degli orfani dei caduti (D.P.R. 31 marzo 1979). Dal 1° maggio 1999 è entrata nel Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell’INAIL quale unico rappresentante degli invalidi del lavoro. L’Associazione assiste e tutela la categoria da 70 anni, promuovendo iniziative di prevenzione degli infortuni e alle politiche per la sicurezza, e tese a migliorare la legislazione in materia di infortuni sul lavoro e di reinserimento lavorativo, ricevendo costantemente l’appoggio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero delle Pari Opportunità e dell’INAIL.

L’anmilANMIL conta 400 mila iscritti e rappresenta una categoria composta da oltre 800 mila titolari di rendita, tra infortunati sul lavoro, vedove ed orfani di caduti sul lavoro, è diffusa in modo capillare sul territorio nazionale: oltre la Sede Centrale di Roma, ci sono 20 Sedi regionali, 105 Sezioni provinciali, 200 Sottosezioni, 500 tra Delegazioni comunali e fiduciariati.

L’ANMIL, dunque, risulta soggetto danneggiato dai reati contestati agli imputati stante il fatto che dall’offesa all’interesse tutelato dalle norme penali violate deriva altresì una lesione del diritto del sodalizio con riferimento agli scopi perseguiti: va sottolineato come i reati per cui pende il procedimento nei confronti degli imputati abbiano violato l’ambiente lavorativo, con palese incidenza causale, ormai scientificamente riconosciuta, all’uso senza cautela alcuna dell’amianto, che ha provocato dunque i plurimi eventi lesivi subiti dai lavoratori, e ciò costituisce un fatto ingiusto, fonte palese di un danno altrettanto ingiusto e per ciò stesso risarcibile mediante la costituzione di parte civile nel processo penale e, per quel che qui importa, nella misura in cui si tratta effettivamente di una lesione del diritto di personalità dell’Associazione con riferimento allo scopo di essa ed ai suoi componenti.

La presenza dell’ANMIL quale parte civile nel processo penale tende ad ottenere l’affermazione della responsabilità penale degli imputati – giustificata dagli indizi di colpevolezza esistenti e scaturenti dalle fonti di prova così come indicati nella richiesta di rinvio a giudizio – e la richiesta di risarcimento dei danni morali e non patrimoniali, proposti in misura non inferiore ad un milione di euro.

telecom-italia_logoOlivetti non esiste più formalmente, ma nel processo penale di Ivrea, oltre alla responsabilità personale e patrimoniale degli imputati, che già appaioni ben solidi, ci sarà la possibilità di chiamare come responsabile civile, dunque tenuta in solido al risarcimento dei danni alle parti lese, il vecchio datore di lavoro, che nel frattempo ha cambiato pelle e nome. Infatti nel 1999, la Ico (Ingegner Camillo Olivetti) SpA, guidata da Roberto Colaninno, e affiancata da un gruppo di imprenditori bresciani, soprannominato la razza padana, lanciò una spericolata scalata (definita la madre di tutte le OPA), ed acquisì il controllo della Telecom prendendone il nome. Così adesso sulle responsabilità della vecchia dirigenza, da Carlo De Benedetti a Corrado Passera a Colaninno, sarà anche la Telecom a pagare i danni nei confronti degli ex dipendenti Olivetti.

Gli avvocati Bulgeroni, Guarini e Gabrielli, ai quali il Presidente Franco Bettoni ha firmato il mandato venerdì scorso presso la sede nazionale dell’ANMIL a Roma, sono specializzati in ship & mass disaster ed impegnati nei maggiori processi penali italiani che coinvolgano interessi diffusi per vittime da incidenti navali (Giustizia per la Concordia, Giustizia per Norman Atlantic), mass tort alla persona (Giustizia per vittime amianto) o per danno finanziario di massa (Giustizia per vittime crack fondiaria-sai), come in molte altre iniziative processuali a tutela delle vittime di mass disaster e danni seriali.

Incroceranno le toghe, in questo processo, con i difensori del colosso Telecom e quelli dei maggiori esponenti della finanza italiana, quindi assisteremo sicuramente una battaglia molto accesa.

EX DIPENDENTI OLIVETTI ed AMIANTO: al via il processo penale ad Ivrea

OLIVETTI_logo Si apre una nuova opportunità per i risarcimenti ai familiari dei lavoratori della ex Olivetti, deceduti per esposizione prolungata ad ambienti lavorativi contaminati da amianto; La notizia che la Procura di Ivrea sta compiendo indagini in relazione ai numerosi casi di decesso presso gli stabilimenti Olivetti ha portato ancora una volta all’attenzione della collettività le gravi ripercussioni sulla salute pubblica dello sconsiderato e colpevole utilizzo dell’amianto nel settore industriale, e ciò anche dopo che ne erano stati resi noti gli effetti nefasti.

L’asbestosi -grave patologia con esito spesso mortale, e che comunque comporta una significativa abbreviazione dell’aspettativa di vita – è stata infatti inserita nell’elenco delle malattie professionali già dalla L. 455/1943; il nesso tra amianto e tumore polmonare era già noto almeno a partire dagli anni ’50, mentre della relazione tra amianto e mesotelioma si conosce almeno dalla prima metà degli anni ’60.

Le applicazioni in cui venivano utilizzati gli asbesti (dal greco asbestosi che significa inestinguibile) erano stimate essere oltre 3000. Un’esigenza che ha portato alla diffusione dell’amianto è stata sicuramente quella di sostituire o ricoprire il materiale infiammabile, come nelle carrozze dei treni, e nell’edilizia (cemento-amianto, eternit etc.) per la produzione di mattonelle per pavimentazione e contro-soffitti, ondulati per coperture, di lastre e tubi, e per la coibentazione fonoisolante.

L’esposizione alle fibre di amianto e l’inalazione di esse comportano l’esposizione a molteplici, e gravissime, patologie che possono così essere riassunte:

MALA

  • asbestosi
  • placche pleuriche
  • mesotelioma
  • carcinomi polmonari
  • tumori del tratto gastrointestinale, della laringe o di altre sedi

Tutte queste malattie hanno un periodo di latenza (vale a dire il lasso temporale intercorrente tra la prima esposizione e la manifestazione della malattia) molto lungo e variabile da 19 a 60 anni; tanto che, tra gli addetti ai lavori, il “picco” per la manifestazione della patologia è previsto fino a tutto il 2020.

Ciò significa che le malattie sopra elencate, tipicamente riconducibili alla prolungata esposizione all’amianto, possono essere ricondotte e collegate causalmente all’ambiente di lavoro, anche se si presentano molti anni dopo che la attività lavorativa e la esposizione nociva è cessata.

Inoltre l’insorgenza di tali patologie non dipende dalla dose di amianto inalata, al punto che anche poche fibre di amianto possono indurre la malattia, ed anche in via “indiretta”, tant’è vero che numerosi sono i casi riscontrati anche nelle mogli degli operai esposti all’amianto, per il solo fatto che sono queste ad occuparsi degli indumenti adoperati dai mariti al lavoro, e tra i lavoratori impiegati in vicinanza di quelli a diretto contatto con il minerale, tanto da portare alla coniazione del termine aspirazione passiva” o “esposizione indiretta”, per indicare quelle forme di esposizione non direttamente legate ad attività lavorative in presenza di amianto.

In ogni caso è stato accertato che la malattia si sviluppa tanto più rapidamente, con abbreviazione del periodo di latenza, tanto più è alta la dose professionalmente assunta essendo ormai accertato il riscontro epidemiologico del  potere cancerogeno di questo materiale.

L’Italia fino al 1992 è stato uno dei Paesi europei dove l’asbesto è stato prodotto e utilizzato in maggior misura.  Nel 1992 con la legge n. 257, l’Italia ha bandito la produzione e l’uso di asbesto; da quel momento il numero di lavoratori correntemente esposto all’amianto è progressivamente diminuito.

Il datore di lavoro è sicuramente responsabile per le malattie che i propri dipendenti hanno contratto a seguito dell’esposizione all’amianto.

Tale responsabilità è prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (e, ancora prima, dal DPR n. 303/1956, dal DPR n. 547/1955 e dal D.Lgs. 277/1991, tutti ora abrogati) nonché dall’art. 2059 e dall’art. 2087 c.c.; in ambito preventivo si possono individuare soggetti ex-esposti all’amianto che, visto il lungo periodo di latenza, non possono essere considerati completamente al sicuro e quello dei lavoratori correntemente esposti che non possono dirsi assolutamente non esposti.

 La responsabilità del datore i lavoro si fonda sulla presunzione di conoscenza della pericolosità dell’amianto quale fattore scatenante del processo patologico, in ragione del periodo temporale in cui l’esposizione morbigena si è verificata.

ATTENZDunque, in tema di diffusione di polvere di amianto, il datore di lavoro è obbligato ad impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri nei luoghi di lavoro, adottando le tecnologie adottate o adottabili nello stesso settore, informando i dipendenti sui rischi specifici connessi alla loro attività, fornendo adeguati mezzi di protezione e sorvegliando che essi vengano adoperati, in modo da consentire ai dipendenti stessi di svolgere l’attività lavorativa in condizioni di assoluta sicurezza.

Per quanto riguarda l’Olivetti, TUTTO QUESTO NON E’ CERTAMENTE AVVENUTO

L’elevata incidenza delle patologie riscontrate nella popolazione e negli ex dipendenti sta a dimostrazione del fatto che la dirigenza, nonostante la consapevolezza sulla presenza massiccia di materiali fibra non si è preoccupata né di rimuovere l’amianto presente negli stabilimenti anche dopo che ne era nota la pericolosità (anzi, tacendone persino l’esistenza), né di adottare le misure di sicurezza necessarie a tutelare sia i propri dipendenti che la collettività.

Da tutto ciò consegue il DIRITTO PER COLORO CHE SI SONO AMMALATI, o per gli EREDI DI COLORO CHE SONO DECEDUTI, a costituirsi parti civili nel procedimento penale che avrà luogo nei confronti dei vertici aziendali della ex-Olivetti, in quanto responsabili per i fatti di cui sopra.

tremolite d'amianto e talcoLa inchiesta dei PM di Ivrea, ha portato fin qui a 39 indagati, tra cui Carlo De Benedetti, Corrado Passera, Elserino Piol, Roberto Colaninno, con accuse di omicidio colposo plurimo  e lesioni, aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. Il talco contaminato da tremolite d’amianto si usava nelle officine per l’assemblaggio delle macchine da scrivere, ad Agliè, a San Bernardo e alle Officine Ico, dove si svolgeva una parte della produzione. Si scopre nell’81 che quel talco ha quantità d’amianto 500 mila volte superiore al consentito. Ma la Olivetti provvede a sostituire quel prodotto con talco esente da fibre asbestiforme soltanto nell’86. Di più, quando i dati erano scomodi, venivano nascosti per evitare il costo elevato della bonifica degli ambienti. Ed a decidere i grandi interventi, comprese le bonifiche, per i magistrati erano i dirigenti con l’avvallo del Cda, dell’amministratore delegato e del Presidente.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale in materia al tema che ci occupa, per valutare la sussistenza del nesso di causalità è applicabile la regola probatoria civile, che si basa sul criterio probabilistico, ne consegue che l’omissione da parte del datore di lavoro di strumenti idonei ad evitare al lavoratore l’esposizione alla sostanza, in violazione dell’art. 2087 c.c. fa ritenere che “probabilmente” l’esposizione all’amianto sia di per se elemento sufficiente a far ritenere fondata la domanda di risarcimento.

Invitiamo quindi coloro che ritengano di essere stati esposti – direttamente o indirettamente –  all’amianto presente presso gli stabilimenti OLIVETTI e che hanno contratto una delle patologie sopra elencate, o i familiari di coloro che per queste patologie sono deceduti, a contattarci con urgenza.

Verificheremo DEL TUTTO GRATUITAMENTE se vi sono i presupposti per sostenere il nesso causale con la malattia, se è possibile chiedere un risarcimento del danno, se si è ancora in tempo per farlo e conseguentemente la possibilità di COSTITUIRVI COME PARTI CIVILI nel futuro processo ed ottenere il RISARCIMENTO DEI DANNI PATITI.

Carlo-De-BenedettiLa questione del tempo trascorso dalla manifestazione della malattia e della PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO è di assoluto rilievo se si considera, come detto, che le malattie da amianto hanno una “lungolatenza” che spesso porta lo sviluppo delle patologie a tempistiche che dilatano l’ambito di valutazione del rapporto causale e del diritto al risarcimento del danno, con patologia che insorge mediamente oltre i 15 anni dopo la prima esposizione. Si comprende allora che l’attualità del tema del risarcimento del danno, della analisi della fattispecie singola e dell’inquadramento nelle particolari tipologie di latenza delle patologie debba essere svolta in modo analitico da un punto di vista medico-legale.

IN TEMA DI PRESCRIZIONE tuttavia, è bene chiarirlo sin d’ora, è stato ripetutamente affermato che il termine inizia a decorrere non dal momento in cui il fatto del terzo viene a ledere l’altrui diritto bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile.

Con la sentenza a Sezioni Unite n. 581, 11 gennaio 2008 la Suprema Corte di Cassazione ha precisato: “…il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947 c.c, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche“.

OCCORRE INFINE SVOLGERE UNA ANALISI SUI DANNI RISARCIBILI NEL CASO SINGOLO.

olivetti_manifestoCertamente la voce di danno più significativa in questi casi è quella del danno alla salute, oltre al danno morale e soggettivo inteso come sofferenza e turbamento dell’animo generato dal fatto illecito.  Tali voci di danno possono essere riconosciute nelle ipotesi di patologie da amianto in favore innanzitutto delle vittime primarie, ma anche dei congiunti, e ciò tanto in ipotesi di decesso del lavoratore che nel caso di sopravvivenza. Pertanto, a titolo di danno ingiusto non solo la vittima ma anche i suoi congiunti potranno chiedere il ristoro del danno sotto il profilo non-patrimoniale e patrimoniale, diretto ed indiretto per effetto della lesione di diritti fondamentali della persona (la salute, la serenità e l’integrità familiare e del patrimonio) secondo lo schema dettato oggi dalla disciplina del nostro ordinamento giuridico. La Corte di Cassazione ha più volte stabilito che la responsabilità del danno grave all’integrità psicofisica del lavoratore – che successivamente ne aveva causato il decesso, ricade interamente sul datore di lavoro, e che il “ristoro” economico richiesto dai familiari, per la sua quantificazione, dovesse essere calcolato considerando non solo il danno biologico, ma anche quello esistenziale, in ciò includendo anche le sofferenze che una patologia aggressiva come il mesotelioma pleurico procura a chi ne è colpito ed ai suoi congiunti.

E le corti di merito in tutta Italia hanno applicato questi principi, a volte con sentenze pesantissime, come nella recentissima una pronuncia della Corte d’Appello di Roma, sezione Lavoro Presidenza e Assistenza, il 17 luglio 2014, sul caso  di un lavoratore che per anni era stato esposto alle fibre killer senza mascherina lavorando in un cantiere ferroviario: per l’esposizione all’amianto, gli eredi avranno dalle Ferrovie un risarcimento di circa 750 milaeuro. In particolare 225 mila euro sono la quantificazione del danno per l’uomo, che verrà liquidato in favore degli eredi; 144 mila euro, invece, in via diretta a ciascuno dei due figli e 235 mila euro alla vedova, privata del marito e con una vita distrutta dal dolore per una responsabilità del datore di lavoro, riconosciuta con la sentenza 6817/2014.

SCIOPERO DEI MAGISTRATIIn ambito penale questa tutela è ottenibile attraverso la costituzione di parte civile (con la quale la vittima, parte offesa o danneggiata dal reato oggetto del processo penale, entra a far parte del processo penale introducendo una richiesta di risarcimento del danno in proprio favore) può avvenire solo ed esclusivamente avvalendosi di un avvocato e deve essere formulata nel momento opportuno ovvero con delle precise scadenze cronologiche di legge che vanno rispettate a pena di inammissibilità della richiesta: un motivo in più per affidarsi ad uno studio legale il prima possibile, per evitare di interessarsi al procedimento penale in modo tardivo, ovvero quando l’ingresso nel processo quale “protagonista” dell’accusa privata (con le facoltà anche di indirizzo del processo) non è più consentita.

Attraverso la costituzione di parte civile, si introduce la domanda civilistica di risarcimento del danno nell’ambito del processo penale, affiancando la figura ed azione del Pubblico Ministero che, invece, è volta precipuamente all’accertamento della responsabilità penale ed alla punizione dell’autore del reato.

Solo dopo la richiesta di rinvio a giudizio o il rinvio a giudizio (al dibattimento) la parte offesa può, assistita dal difensore, costituirsi parte civile e divenire, quindi, effettiva parte processuale, con tutte le garanzie piene della difesa. Come detto, la costituzione di parte civile (con richiesta del risarcimento del danno) ha tempi e modalità prescritte dal codice di procedura penale, che vanno rispettate, anche a pena di decadenza.

Con la condanna nei confronti dell’imputato, il Giudice penale liquida anche il risarcimento del danno, e generalmente assegna alla parte civile una somma, cosiddetta provvisionale, che è immediatamente esecutiva, rinviando il risarcimento totale e finale al giudizio civile da instaurarsi al passaggio in giudicato della sentenza penale.

Quale è il vantaggio della costituzione di parte civile dunque? in particolare insiste nell’avvalersi della azione, prova e dimostrazione di responsabilità degli imputati, esercitata dal Pubblico ministero, con mezzi e capacità di indagine infinitamente più ampi del singolo danneggiato; in poche parole si ottiene dal processo penale la prova del diritto ad essere risarciti, senza sostenere l’onere (anche economico) di doverlo dimostrare, anche “comodamente” non partecipando in modo attivo alla istruttoria processuale; in tale senso si parla di principio di immanenza ex art. 76 c.p.p., nel senso che una volta costituiti parte civile, il diritto rimane tale e quale in ogni ulteriore grado del giudizio, arrivando il processo a conclusione in via autonoma.

23315e32e03a7855a568fe46767bd21a-1371-kPG-U103031970353554zD-640x320@LaStampa.itCertamente un vantaggio che, in ipotesi di inquinamenti ambientali sul luogo di lavoro per presenza di polveri di amianto, solleva la parte civile ed il singolo danneggiato dalla difficoltosa – e molto spesso insuperabile – esigenza di accesso ai luoghi, analisi tecnico-scientifiche dei materiali e dei reperti, acquisizioni di pareri e ausilio di consulenti scientifici etc. etc., lasciando alla Procura della Repubblica, ben dotata di mezzi – processuali ed anche economici, di arrivare ad una prova di responsabilità degli imputati, e di riflesso al dovere di risarcire le parti offese.

Avviare la causa civile comporta invece il peso di anticipare spese considerevoli e l’onere di provare una responsabilità degli amministratori, mentre nel processo penale la parte più importante del lavoro e delle spese sono a carico dello Stato.

Per tale motivo, il ns. pool non richiede alcun anticipo sulle spese legali per assumere l’incarico difensivo.

RICAPITOLANDO I VANTAGGI DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE.

  • è essenzialmente gratuita, poiché operiamo in patto di quota lite (percentuale sul ricavato senza anticipi e senza spese in caso di mancato recupero)
  • lascia al processo penale, ed al lavoro della Procura, la prova sull’AN cioè sulla consapevolezza dei direttivi Olivetti, oltre che delle Holding, sulla esposizione a polveri di amianto per i lavoratori.
  • oltre alla componente compensativa del danno, è possibile richiedere ed ottenere il risarcimento dei danni cd. punitivi, anche in misura superiore al risarcimento vero e proprio.
  • è possibile ottenere in tempi ragionevoli la liquidazione di una provvisionale dal Giudice penale (la provvisionale viene riconosciuta dal Giudice penale alla fine del processo di primo grado ed è immediatamente esecutiva), ed agire con calma per le eventuali differenze, avvantaggiandosi delle prove raggiunte nel processo penale
  • può essere richiesto il sequestro conservativo dei beni della responsabile civile così da eventualmente  indurla a portare avanti trattative per far rinunciare le parti civili e chiudere i loro risarcimenti anche prima della conclusione del processo

MA CHI PAGA I RISARCIMENTI AGLI EX DIPENDENTI OLIVETTI?

telecom-italia_logoOlivetti non esiste più formalmente, ma nel processo penale di Ivrea, oltre alla responsabilità personale e patrimoniale degli imputati, ci sarà la possibilità di chiamare come responsabile civile, dunque tenuta in solido al risarcimento dei danni alle parti lese – se si costituiranno parte civile, il vecchio datore di lavoro, che nel frattempo ha cambiato pelle e nome. Infatti nel 1999, la Ico (Ingegner Camillo Olivetti) SpA, guidata da Roberto Colaninno, e affiancata da un gruppo di imprenditori bresciani, soprannominato la razza padana, lanciò una spericolata scalata (definita la madre di tutte le OPA), acquisì il controllo della Telecom e ne prese il nome. Così adesso sulle responsabilità della vecchia dirigenza, da Carlo De Benedetti a Corrado Passera a Colaninno, sarà la Telecom a pagare i danni nei confronti degli ex dipendenti Olivetti e loro familiari. Il che rende ancora più agevole la azione risarcitoria e vantaggiosa la scelta di costituirsi come parte civile nel processo di Ivrea contro gli ex AD della Olivetti.

 CHI SIAMO

Siamo un pool di Avvocati penalisti e civilisti con sedi in tutta Italia che si è creato in occasione del processo per il naufragio della Concordia, per dare maggiore forza ed incisività nelle azioni volte a tutelare gli interessi di circa cento passeggeri, avviando una serie di iniziative nei processi penali più importanti di Italia al momento.

DI COSA CI OCCUPIAMO

Rappresentiamo gli interessi di alcuni eredi di ex lavoratori Olivetti, nei confronti degli amministratori delle società che hanno consapevolmente trascurato la tutela della salute dei dipendenti, provocando loro danni economici e morali

QUAL E’ IL NOSTRO SCOPO

Vogliamo ottenere il massimo risarcimento possibile dei danni economici e morali subiti dalle persone, per causa dei reati commessi da amministratori e dirigenti delle società