ETERNIT BIS – a Napoli si procede per omicidio volontario con dolo eventuale

napoli_tribunale jpgIl GUP di Napoli dott.ssa Alessandra Ferrigno, ha confermato il rinvio a giudizio del magnate svizzero Stephan Schmydheiny per omicidio volontario con dolo eventuale, accogliendo le tesi dei sostituti procuratori Anna Frasca e Giuliana Giuliano nel filone napoletano del processo Eternit Bis, che hanno dimostrato la prosecuzione per anni delle attività produttive nella fabbrica, nonostante fosse ormai certo che l’esposizione all’amianto porti alla formazione di tumori ai polmoni.

Dopo lo stop del GUP di Torino e della Cassazione alla contestazione di omicidio volontario a carico dell’ex AD della Eternit, il reato era stato, come noto, derubricato in omicidio colposo e il procedimento penale spacchettato tra le varie procure di competenza territoriale (Torino, Vercelli, Napoli e Reggio Emilia) dei vari stabilimenti di produzione;  la Procura di Napoli, tuttavia, ha di nuovo coraggiosamente contestato al magnate svizzero il reato di omicidio volontario con dolo eventuale, e nei giorni scorsi ne ha ottenuto il rinvio a giudizio.

L’Avv. Massimiliano Gabrielli, che rappresenta l’Anmil nel processo partenopeo, ha commentato con estrema soddisfazione questa decisione: “Un ringraziamento al coraggio della Procura di Napoli per non essersi appiattita su una ipotesi accusatoria più facile; la nostra associazione dopo esser stata ammessa come parte civile all’udienza preliminare si è battuta molto per questo risultato, e proseguirà anche in dibattimento nella sua azione a tutela degli interessi diffusi dei lavoratori alla salvaguardia dell’ambiente di lavoro contro i rischi professionali, ed allo scopo di contribuire nell’affermazione del fondamentale principio di diritto per il quale, ogni volta che una azienda espone consapevolmente i propri dipendenti ad un grave rischio per la salute, si deve parlare di reati dolosi e non colposi.”

Il processo inizierà il 12 aprile 2019 davanti alla seconda sezione della Corte di Assise di Napoli, e si occuperà delle centinaia di morti per mesotelioma pleurico provocato dall’inalazione di amianto negli stabilimenti Eternit e trasmessi persino alle loro famiglie per le patologie correlate all’asbesto

Processo ETERNIT Bis – VERCELLI

CODACONS sarà parte civile nel processo penale ETERNIT Bis che si sta per avviare presso il Tribunale penale di Vercelli sulle 258 morti per mesotelioma pleurico causato dall’amianto agli ex lavoratori dello stabilimento di Casale Monferrato tra il 1989 e il 2014.

Dopo lo stop del Gup di Torino e della Cassazione alla contestazione di omicidio volontario a carico del miliardario Stephan Schmidheiny, titolare ed AD della Eternit, il reato è stato derubricato in omicidio colposo e il procedimento spacchettato tra le varie procure di competenza (Torino, Vercelli, Napoli e Reggio Emilia) dei vari stabilimenti di produzione;  la Procura di Napoli, tuttavia, ha di nuovo coraggiosamente contestato al magnate svizzero il reato di omicidio volontario con dolo eventuale, e nei giorni scorsi ne ha ottenuto il rinvio a giudizio.

L’associazione CODACONS con sedi a Biella, Vercelli e Gattinara si è attivata per prestare assistenza legale alle centinaia di famiglie coinvolte nel processo “ETERNIT Bis”, che nei prossimi mesi anche la magistratura di Vercelli avvierà, e sta raccogliendo adesioni per la costituzione di parte civile collettiva con richiesta dei danni, usufruendo collettivamente dell’assistenza di consulenti scientifici ed avvocati penalisti specializzati in processi di mass tort ed esposizione ad amianto.

COMUNICATO STAMPA ANMIL – Eternit in Cassazione

anmilANMIL SARÀ PRESENTE AL PROCESSO ETERNIT DOMANI IN CASSAZIONE

Roma, 12 dicembre – L’ANMIL (Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi del Lavoro), già parte civile in tutti i principali processi per le vittime dell’amianto, sarà presente anche a Roma all’udienza fissata per domani mercoledì 13 dicembre, innanzi alla suprema Corte di Cassazione nella nota vicenda “Eternit” per stare a fianco della vittime e per sostenere il ricorso presentato dalla Procura della Repubblica di Torino contro la clamorosa decisione del Gup del Tribunale torinese di derubricare nel reato di omicidio colposo aggravato da colpa cosciente l’iniziale accusa di omicidio volontario. Ciò a tutto vantaggio dell’unico imputato, Stephan Schmidheiny, già scampato dalla condanna per disastro ambientale grazie alla prescrizione del reato e che, ancora una volta, potrà beneficiare di una comoda difesa tecnica.
Un provvedimento contro le vittime, gettate di nuovo nell’incubo della prescrizione, e con il quale il processo è stato oltre al resto spacchettato in ben cinque tronconi dinanzi ad altrettante Corti, dal Piemonte alla Sicilia, con restituzione degli atti alle Procure interessate e, quindi, con una sostanziale battuta d’arresto.

“Saremo in aula per contestare una decisione di abnorme gravità, o forse sarebbe più corretto dire deforme dal punto di vista giuridico – dice l’avvocato Alessandra Guarini, che con i colleghi avvocati Massimiliano Gabrielli e Cesare Bulgheroni rappresenta l’ANMIL nei processi per omicidio e lesioni personali sul lavoro – ma anche per evitare che ad uccidere la dignità delle famiglie delle vittime sia non solo l’amianto ma anche una Giustizia impalpabile e pulviscolare alla pari delle fibre killer degli stabilimenti Eternit”. 

PROCESSO ETERNIT BIS – superato il filtro del “bis in idem” si apre la strada ai risarcimenti per le vittime e familiari

cropped-amianto_web-400x300.jpgDinanzi al Gup del Tribunale di Torino, Dr.ssa Bompieri, è ripresa l’udienza preliminare nella tormentata vicenda giudiziaria meglio nota come “Eternit bis”, dopo l’interruzione provocata dalla rimessione alla Consulta della questione di incostituzionalità dell’art. 649 c.p.p, norma che regola il principio del c.d. “ne bis in idem” cioè del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell’imputato per lo stesso fatto di reato.

 Il principio era stato invocato ad arte dai difensori del magnate svizzero, Stephan Schmidheiny, per sostenere l’improcedibilità di questo secondo processo. Come noto la questione è stata dalla Corte Costituzionale affrontata e risolta con la sentenza n. 200 del 21.7.16, una pronuncia importantissima sia per i contenuti tecnici sia per il valore che ha assunto per le vittime, tante, che hanno visto riaccendersi la speranza di ricevere giustizia dopo la terribile decisione della Corte di Cassazione di annullare le condanne e i risarcimenti per estinzione dei reati perché prescritti.

La Corte Costituzionale, nel dichiarare l’incostituzionalità parziale della norma, per contrasto con l’art. 117, 1° co., Cost., in relazione all’art. 4 Protocollo n. 7 CEDU ha infatti aperto un varco a questo secondo processo, “Eternit bis”, grazie alla definizione fornita di “fatto storico”, per il quale concorrono non solo la condotta dell’imputato ma anche l’evento e il nesso causale.

In coerenza con tale principio, la Corte Costituzionale, rispondendo al Giudice rimettente (il GUP di Torino del processo Eternit) ha appunto spiegato: «sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, assunti in una dimensione empirica, sicché non dovrebbe esservi dubbio, ad esempio, sulla diversità dei fatti, qualora da un’unica condotta scaturisca la morte o la lesione dell’integrità fisica di una persona non considerata nel precedente giudizio, e dunque un nuovo evento in senso storico».

Da questo passaggio deriva pertanto in maniera palese e non obiettabile che il bis in idem certamente non sussiste con riferimento alle 72 persone offese del procedimento Eternit bis (sulle 258 totali), che non comparivano tra le persone offese del primo procedimento, e che pertanto, quanto meno rispetto ad esse, il procedimento per omicidio volontario potrà continuare, ove il Giudice ritenga sufficienti gli elementi accusatori al vaglio preliminare rispetto all’accusa di omicidio doloso formulata in questo secondo processo.

Ma la Consulta ha lanciato un assist formidabile alla pubblica Accusa e alle tante Parti Civili per quanto riguarda la prosecuzione del processo “Eternit bis” anche rispetto alle 186 persone che già figuravano tra le persone offese per i reati di disastro doloso (art. 434 c.p.) e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art 437 c.p.) contestati nel primo processo.

 Infatti, nel prosieguo della motivazione della sentenza della Consulta si legge: «Ove invece tale giudizio abbia riguardato anche quella persona occorrerà accertare se la morte o la lesione siano già state specificamente considerate, unitamente al nesso di causalità con la condotta dell’imputato, cioè se il fatto già giudicato sia nei suoi elementi materiali realmente il medesimo, anche se diversamente qualificato per il titolo, per il grado e per le circostanze».

Ed è questo il cuneo su cui oggi Procura e Parti Civili hanno fatto leva per sostenere l’accusa in giudizio anche in relazione alle vittime di cui già si era tenuto conto nel primo processo, nel quale si era proceduto contro l’imprenditore svizzero rimasto poi l’unico imputato, dopo la morte a 92 anni del barone belga Louis De Cartier.

Mentre, infatti, nel primo processo – su cui si è formato il giudicato – è stata accertata la causalità generale rispetto a un macro evento collettivo, in questo nuovo processo verranno accertati per la prima volta i micro eventi, ovvero le singole morti.

Finalmente il cuore del processo sarà costituito dalla verifica per ogni vittima della causa della morte e della sussistenza del nesso causale rispetto alla dolosa esposizione all’amianto di Eternit.

Dunque e finalmente, di loro ci si occuperà per la prima volta: delle 258 vittime uccise dall’amianto cui sono state dolosamente esposte!

Di diverso avviso i difensori dell’imputato, che hanno ancora una volta invocato il principio del ne bis in idem, sostenendo come non sia vincolante per il Giudice la Sentenza della Consulta.

Sarà ancora lunga la discussione, che occuperà almeno ancora l’udienza del 4 novembre prossimo.

Insomma una storia travagliata quella vittime di “Eternit”, che per sommi capi vale la pena ripercorrere affinché ne resti la memoria. “Eternit” è un marchio registrato di fibrocemento: un materiale usato in edilizia soprattutto per vasche, tegole, tettoie. Il materiale era realizzato facendo – purtroppo – uso di amianto. Il brevetto, risalente al 1901, venne acquistato due anni dopo dall’azienda svizzera Schweizerische Eternitwerke AG, che circa nel 1920 cambiò il suo nome in Eternit. Poco dopo iniziò ad aprire anche in Italia diversi stabilimenti: la prima fabbrica venne aperta a Casale Monferrato (Alessandria), altre poi a Cavagnolo (Torino), a Broni (Pavia) e a Bari. Nel 1933 “Eternit” passò alla famiglia di imprenditori svizzeri Schmidheiny, che nel 1973 divenne responsabile anche degli stabilimenti italiani affiancata dall’ imprenditore belga De Cartier. Dopo anni di attività nel 1986 sopraggiunse, praticamente per tutte le aziende italiane, il fallimento.

Ma quegli di attività segnarono per sempre le vite di molte persone e di molte comunità. Le vittime della contaminazione furono e sono migliaia.

Per loro, per i loro famigliari e per la salute di tutti i lavoratori saremo in aula a chiedere Giustizia.

(Legale ANMIL)

Avv. Alessandra Guarini

Processo Amianto “Olivetti”: anche Telecom pagherà i danni

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Prosegue ad Ivrea il processo sull’amianto “Olivetti” a carico dei big della finanza italiana (a partire dall’Ing. Carlo De Benedetti, l’ex ministro Corrado Passera, e l’imprenditore Roberto Colaninno), nel quale il ns. pool di legali, rappresentato dagli Avv.ti Cesare Bulgheroni, Alessandra Guarini e Massimiliano Gabrielli, ha ricevuto incarico per costituirsi parte civile e richiedere il risarcimento del danno, in favore di ANMIL, associazione nazionale che persegue interessi diffusi coincidenti con quelli lesi dai fatti oggetto del giudizio, ed ha svolto in un lungo arco temporale un’attività di tutela delle vittime e dei familiari anche di coloro che si sono ammalati a causa di malattie professionale tra cui necessariamente quelle conseguenti all’inalazione di amianto, che veniva utilizzato (sotto forma di talco contaminato di tremolite) in alcune fasi di lavorazione per assemblaggio delle macchine da scrivere, e diffusamente presente nelle strutture di rivestimento degli ambienti lavorativi di alcuni stabilimenti della azienda di Ivrea.

All’udienza del 25 maggio 2015 il GIP del Tribunale di Ivrea, Dr.ssa Cecilia Marino, ha preliminarmente stralciato la posizione di un altro imputato, Sig. Gribaudo, per ragioni connesse all’incapacità del medesimo di partecipare al processo a causa della età avanzata. Sono dunque quattro le posizioni stralciate per le quali il Giudice, in un separato processo, vaglierà l’impedimento di natura medica eccepito dai difensori per i loro assistiti.

L’udienza é proseguita appunto con la discussione sulle istanze di costituzione di parte civile e di risarcimento presentate dalle moltissime parti offese e danneggiate dai reati in contestazione, fase conclusasi con l’ammissione di ANMIL quale parte civile, rappresentata in aula dall’Avv. Cesare Bulgheroni.

Un primo ed importantissimo risultato!

Il risultato é particolarmente significativo perché ottenuto nonostante la ferma opposizione di alcune difese e perché la ammissione della ANMIL era tutt’altro che scontata, alla luce di precedenti decisioni di esclusione della stessa associazione, assunte in altri importanti processi sempre sul tema di amianto.

olivetti-ivrea-passera-de-benedetti-593333Tutte le parti civili costituite hanno, quindi, presentato immediatamente istanza al GIP per essere autorizzate alla citazione di TELECOM quale responsabile civile, tenuta quindi, in caso di condanna, alle restituzioni e ai risarcimenti in solido con gli imputati in favore delle vittime. Telecom, infatti, venne fatta oggetto di una eclatante scalata azionaria da parte proprio della Olivetti e, attraverso una serie di incorporazioni e fusioni societarie, oggi la seconda si identifica con la prima, e che quindi, a seguito di una eventuale condanna dei propri dipendenti e manager dell’epoca (i quali comunque risponderanno in proprio con i loro personali patrimoni), dovrà risarcire i danni anche ad Anmil.

Il Giudice ha sollevato per l’imputato Marescotti, dipendente di Olteco (in relazione al capo di imputazione Q) la questione delle legittimazione passiva di Telecom non essendo la società Olteco rientrata nella fusione per incorporazione di Olivetti e, esaurita la discussione sul punto, il GIP, in accoglimento anche della richiesta dell’Avv. Bulgheroni, ha ordinato la citazione quale responsabile civile di Telecom, che quindi sarà chiamata a rispodnere dai danni alle vittime dell’Amianto Olivetti.

Un secondo fondamentale risultato ottenuto!

Il processo è stato rinviato all’udienza del 23 settembre 2015 ore 9.30 presso la nuova sede del Tribunale in via Cesare Pavese n. 4 per la prosecuzione dell’udienza preliminare con invito a Telecom di predisporre e depositare memoria di costituzione di RC entro il 10 settembre e di inviarla a tutti i difensori via email. Per consentire l’organizzazione dell’attività d’aula il Giudice ha inoltre già fissato le udienze successive: 25, 28 e 30 settembre e 1 e 5 ottobre ore 9.30.

Infine, per quel che riguarda la posizione di Preve – già stralciata dal processo principale e per cui era stata fissata un’udienza preliminare a parte di fronte a diverso GUP per il 21 maggio scorso – il fronte delle parti offese e danneggiate si è diviso: mentre alcune hanno chiesto e ottenuto la duplicazione di ammissione come parti civili con richiesta di citazione di Telecom quale responsabile civile, il pool di legali di ANMIL, ha deciso di non perseguire, anche in quella sede, la costituzione di parte civile.

La decisione è legata alla diversa posizione processuale dell’imputato che, dall’analisi delle carte processuali, appare più debole dal punto di vista della tenuta dell’accusa; nel caso tuttavia di un rinvio a giudizio – che comunque comporterebbe la riunione del processo con quello principale – sarà sempre possibile effettuare per conto di ANMIL la costituzione al dibattimento anche contro tale imputato. L’udienza preliminare nei confronti dell’imputato Preve é stata fissata per il prossimo 21 settembre ore 9.30.

1_donne_fabbricaInsomma, l’obiettivo di un formale riconoscimento alla legittimazione attiva dell’importante Associazione a partecipare al più importante processo nazionale sul tema dell’Amianto è certamente stato raggiunto con l’ammissione di ANMIL come parte civile e con la citazione di Telecom, ed ora non resta che battersi per il rinvio a giudizio degli imputati per l’accertamento delle responsabilità e la punizione dei colpevoli per anni di gravissimo ritardo nella adozione di quei necessari presidi contro il già estesamente noto rischio amianto negli stabilimenti Olivetti: una responsabilità colposa – se non si voglia parlare di dolo eventuale – per decine di ingiuste ed inaccettabili morti bianche!

Dipendenti della “fabbrica modello”, che tale è rimasta nell’immaginario collettivo ben oltre la morte di Adriano Olivetti, nel 1960, morti di lavoro anche a distanza di decenni, quando ormai magari si è appesa la tuta blu a un chiodo, per il solo fatto di avere un’occupazione, inconsapevoli dei rischi corsi fino all’ultimo per aver respirato polveri fatali, maneggiare materiale contaminato e scatole di pezzi piene della polvere mortale. Senza alcuna protezione, niente maschere e guanti, nessuna informazione, quando invece ai vertici societari erano da tempo noti i dati della contaminazione e i rischi ambientali.

Si apre quindi la ulteriore possibilità, sempre entro la futura fase dibattimentale, di costituirsi parte civile nel “doppio” processo Olivetti, anche da parte dei moltissimi lavoratori, e loro familiari, rimaste vittime della asbestosi presso gli stabilimenti, visto che sono decine i casi conclamati di morte e centinaia quelli certamente compatibili con patologie legale all’amianto.

PROCESSO AMIANTO BIS: Anmil firma il mandato agli Avvocati del processo Concordia

anmilL’ANMIL ha affidato agli Avvocati Cesare Bulgheroni di Milano, Alessandra Guarini di Biella e Massimiliano Gabrielli di Roma, il mandato per costituirsi parte civile nel processo “Amianto bis” in avvio il prossimo 23 aprile presso il Tribunale penale di Ivrea, chiedendo un milione di euro di risarcimento danni, ai vertici Olivetti.

Dopo la recente decisione sulla prescrizione, dichiarata in Cassazione nel processo Eternit per Casal Monferrato, prende il via davanti al GUP di Ivrea il processo più importante a livello nazionale sul tema dell’amianto, e che costituisce, almeno in linea di principio, la possibilità di rivalsa e riaffermazione della responsabilità penale dei datori di lavoro per i mancati controlli.

La richiesta di rinvio a giudizio per omicidio colposo plurimo e lesioni travolge i big della finanza italiana, che all’epoca erano, a diverso titolo, a capo della Olivetti, a partire dall’Ing. Carlo De Benedetti, suo fratello Franco ed i figli Marco e Rodolfo De Benedetti, l’ex ministro dello sviluppo economico Corrado Passera, e l’imprenditore Roberto Colaninno.

20141219_debenedettipasseraL’accusa è molto dura, perché fino al 1987 l’Olivetti non avrebbe compiuto nessun monitoraggio sulla diffusione delle fibre di amianto, e dopo quella data, sebbene i valori riscontrati evidenziassero una concentrazione di fibre all’interno dei locali oltre duecento volte superiore al limite, l’azienda avrebbe effettuato una valutazione del rischio carente e inadeguata a tutelare al salute dei lavoratori.

L’inalazione delle fibre di amianto da parte dei lavoratori proviene dal talco contaminato con tremolite, un materiale utilizzato durante le operazioni di montaggio di telescriventi e fotocopiatrici, e dalla controsoffittatura di molti ambienti ed intonaco con cui erano rivestiti il soffitto e le pareti delle Officine H e dello stabilimento Nuova Ico. Sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull’uso dell’amianto in azienda (in cui non si faceva cenno al talco, nonostante contenesse una quantità di fibre killer 500 volte superiore a quella tollerata negli Usa), i vertici della Olivetti non disponevano la immediata sostituzione del talco contaminato dall’amianto, provvedimento cui si dava corso solo a partire dal 1986.

amianto_fibreMolti hanno un ricordo nitido delle condizioni di lavoro a contatto con il talco contaminato da amianto: «Al lavoro indossavamo un grembiule nero che portavamo a casa una volta la settimana. Lo scuotevamo prima di metterlo in lavatrice per eliminare la polvere. Era completamente bianco». Polvere d’amianto tritata e resa finissima e bianca, che all’epoca chiamavano con dolcezza «borotalco».

E’ ormai pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale può costituirsi parte civile anche un’associazione portatrice d’interessi diffusi e quando il danno coincida con la lesione dell’interesse perseguito nello statuto e in concreto dall’associazione stessa, disperdendo così l’impegno e le risorse profuse dal sodalizio.

L’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL) è nata nel 1943 ed è riconosciuta come un Ente morale con personalità giuridica di diritto privato, cui è affidata la tutela e la rappresentanza delle vittime di infortuni sul lavoro, delle vedove e degli orfani dei caduti (D.P.R. 31 marzo 1979). Dal 1° maggio 1999 è entrata nel Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell’INAIL quale unico rappresentante degli invalidi del lavoro. L’Associazione assiste e tutela la categoria da 70 anni, promuovendo iniziative di prevenzione degli infortuni e alle politiche per la sicurezza, e tese a migliorare la legislazione in materia di infortuni sul lavoro e di reinserimento lavorativo, ricevendo costantemente l’appoggio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero delle Pari Opportunità e dell’INAIL.

L’anmilANMIL conta 400 mila iscritti e rappresenta una categoria composta da oltre 800 mila titolari di rendita, tra infortunati sul lavoro, vedove ed orfani di caduti sul lavoro, è diffusa in modo capillare sul territorio nazionale: oltre la Sede Centrale di Roma, ci sono 20 Sedi regionali, 105 Sezioni provinciali, 200 Sottosezioni, 500 tra Delegazioni comunali e fiduciariati.

L’ANMIL, dunque, risulta soggetto danneggiato dai reati contestati agli imputati stante il fatto che dall’offesa all’interesse tutelato dalle norme penali violate deriva altresì una lesione del diritto del sodalizio con riferimento agli scopi perseguiti: va sottolineato come i reati per cui pende il procedimento nei confronti degli imputati abbiano violato l’ambiente lavorativo, con palese incidenza causale, ormai scientificamente riconosciuta, all’uso senza cautela alcuna dell’amianto, che ha provocato dunque i plurimi eventi lesivi subiti dai lavoratori, e ciò costituisce un fatto ingiusto, fonte palese di un danno altrettanto ingiusto e per ciò stesso risarcibile mediante la costituzione di parte civile nel processo penale e, per quel che qui importa, nella misura in cui si tratta effettivamente di una lesione del diritto di personalità dell’Associazione con riferimento allo scopo di essa ed ai suoi componenti.

La presenza dell’ANMIL quale parte civile nel processo penale tende ad ottenere l’affermazione della responsabilità penale degli imputati – giustificata dagli indizi di colpevolezza esistenti e scaturenti dalle fonti di prova così come indicati nella richiesta di rinvio a giudizio – e la richiesta di risarcimento dei danni morali e non patrimoniali, proposti in misura non inferiore ad un milione di euro.

telecom-italia_logoOlivetti non esiste più formalmente, ma nel processo penale di Ivrea, oltre alla responsabilità personale e patrimoniale degli imputati, che già appaioni ben solidi, ci sarà la possibilità di chiamare come responsabile civile, dunque tenuta in solido al risarcimento dei danni alle parti lese, il vecchio datore di lavoro, che nel frattempo ha cambiato pelle e nome. Infatti nel 1999, la Ico (Ingegner Camillo Olivetti) SpA, guidata da Roberto Colaninno, e affiancata da un gruppo di imprenditori bresciani, soprannominato la razza padana, lanciò una spericolata scalata (definita la madre di tutte le OPA), ed acquisì il controllo della Telecom prendendone il nome. Così adesso sulle responsabilità della vecchia dirigenza, da Carlo De Benedetti a Corrado Passera a Colaninno, sarà anche la Telecom a pagare i danni nei confronti degli ex dipendenti Olivetti.

Gli avvocati Bulgeroni, Guarini e Gabrielli, ai quali il Presidente Franco Bettoni ha firmato il mandato venerdì scorso presso la sede nazionale dell’ANMIL a Roma, sono specializzati in ship & mass disaster ed impegnati nei maggiori processi penali italiani che coinvolgano interessi diffusi per vittime da incidenti navali (Giustizia per la Concordia, Giustizia per Norman Atlantic), mass tort alla persona (Giustizia per vittime amianto) o per danno finanziario di massa (Giustizia per vittime crack fondiaria-sai), come in molte altre iniziative processuali a tutela delle vittime di mass disaster e danni seriali.

Incroceranno le toghe, in questo processo, con i difensori del colosso Telecom e quelli dei maggiori esponenti della finanza italiana, quindi assisteremo sicuramente una battaglia molto accesa.