COMUNICATO STAMPA ANMIL – Eternit in Cassazione

anmilANMIL SARÀ PRESENTE AL PROCESSO ETERNIT DOMANI IN CASSAZIONE

Roma, 12 dicembre – L’ANMIL (Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi del Lavoro), già parte civile in tutti i principali processi per le vittime dell’amianto, sarà presente anche a Roma all’udienza fissata per domani mercoledì 13 dicembre, innanzi alla suprema Corte di Cassazione nella nota vicenda “Eternit” per stare a fianco della vittime e per sostenere il ricorso presentato dalla Procura della Repubblica di Torino contro la clamorosa decisione del Gup del Tribunale torinese di derubricare nel reato di omicidio colposo aggravato da colpa cosciente l’iniziale accusa di omicidio volontario. Ciò a tutto vantaggio dell’unico imputato, Stephan Schmidheiny, già scampato dalla condanna per disastro ambientale grazie alla prescrizione del reato e che, ancora una volta, potrà beneficiare di una comoda difesa tecnica.
Un provvedimento contro le vittime, gettate di nuovo nell’incubo della prescrizione, e con il quale il processo è stato oltre al resto spacchettato in ben cinque tronconi dinanzi ad altrettante Corti, dal Piemonte alla Sicilia, con restituzione degli atti alle Procure interessate e, quindi, con una sostanziale battuta d’arresto.

“Saremo in aula per contestare una decisione di abnorme gravità, o forse sarebbe più corretto dire deforme dal punto di vista giuridico – dice l’avvocato Alessandra Guarini, che con i colleghi avvocati Massimiliano Gabrielli e Cesare Bulgheroni rappresenta l’ANMIL nei processi per omicidio e lesioni personali sul lavoro – ma anche per evitare che ad uccidere la dignità delle famiglie delle vittime sia non solo l’amianto ma anche una Giustizia impalpabile e pulviscolare alla pari delle fibre killer degli stabilimenti Eternit”. 

Sentenza storica su amianto: condannato De Benedetti

PROCESSO OLIVETTI: il tribunale di Ivrea, con una sentenza che possiamo davvero definire storica, contro alcuni personaggi di primissimo piano nel mondo della alta finanza ed imprenditoria nazionale, ha affermato la sussistenza della responsabilità penale dei vertici societari della Olivetti, dei suoi direttori e dei dirigenti preposti ai controlli ed al rispetto delle normative anti-infortuni e di prevenzione delle malattie professionali. Sono stati condannati in primo luogo Carlo De Benedetti e Franco De Benedetti alla pena di 5 anni e due mesi di reclusione e Roberto Passera ad 1 anno e 10 mesi di reclusione, ma praticamente tutti gli imputati appartenenti ai vertici societari di Olivetti.

E noi c’eravamo … Ancora una volta in più dalla parte delle vittime dei reati posti in essere non rispettando le normative imposte ai datori di lavoro per evitare che i lavoratori si ammalino e muoiano solo per le solite politiche economiche tese al risparmio sulla pelle dei lavoratori.

Stiamo parlando delle esposizioni all’amianto negli stabilimenti della Olivetti nel comprensorio di Ivrea negli anni ’70 ’80 e ’90 che hanno causato la morte di dieci dipendenti tutti ammalatisi di mesotelioma pleurico e, dunque, considerata la causa dell’insorgenza della malattia da individuarsi appunto nella esposizione alle fibre di asbesto, necessariamente ad esso esposti. Come ha osservato il PM questo non è stato il processo all’Olivetti, ma all’Olivetti degli anni 70 80 e 90, che dall’Olivetti del fondatore si era ormai del tutto discostata.

Innanzitutto è stato provato che l’asbesto si trovava nel talco che si usava nella produzione di macchine da scrivere (i lavoratori facevano autonomamente pulizia del banco di lavoro), nella produzione dei cavi elettrici, nel montaggio dei componenti elettrici delle calcolatrici. É emerso che già nel 1981 uno dei dirigenti aveva chiesto all’università di Torino di analizzare il talco se contenesse amianto poiché qualche stabilimento già lo sospettava. Tale richiesta risultava eccezionale perchè risultava che in Olivetti nel 1981 non c’era alcun monitoraggio benché già si parlasse di amianto. E nel febbraio 1981 l’analisi confermava la presenza di tremolite, cioè di amianto e si raccomandava di non disperderlo nell’aria.

Dal 16.2.1981 dunque all’Olivetti già sapevano della presenza dell’amianto nel talco e ciononostante continuavano ad acquistarlo! Peraltro anche prima si sapeva che i lavoratori erano esposti all’amianto. Veniva infatti disposta la visita medica periodica sui lavoratori esposti all’amianto dal 1977: nel caso si fossero rilevati problemi i lavoratori venivano solo spostati di reparto. Nessuna misura di prevenzione riguardo all’inalazione delle polveri veniva disposta – e gli impianti di aspirazione erano comunque obbligatori perché devono predisporsi per le lavorazioni polverose – nemmeno nessuna misura di prevenzione personale come l’obbligo di usare mascherine (per l’amianto sono diverse ma non ce n’erano del tutto). Gli organi di vigilanza proprio questo dovevano fare e non l’hanno fatto. La tardività del rilievo dell’uso dell’amianto nel talco è stato solo un esempio delle colpe rilevatesi.

Eppure già dagli anni ’70 si parlava della possibilità che il talco contenesse amianto ma niente veniva fatto al riguardo. Nessuna aspirazione delle polveri benché fosse nota da sempre la pericolosità di esso anche solo per l’asbestosi (già la legge 455/1943 catalogava l’asbestosi come malattia professionale). Dopo il 16.2.1981, dopo cioè la certezza tramite una specifica ricerca scientifica di presenza dell’amianto nel talco, cosa ha fatto Olivetti al riguardo? Si pensava avessero cambiato il talco ma così non è stato. Solo dal 1986 i vertici disposero lo stop, finalmente, benché, si ripete, la presenza della tremolite fosse nota dal 1981.

Ciò è espressione della sottovalutazione del problema amianto, e nondimeno altro amianto è rimasto presente negli stabilimenti Olivetti ancora negli anni ’90 come amianto strutturale. L’amianto strutturale in azienda era un fatto noto ai vertici della Olivetti la presenza di esso in azienda. Le pannellature in azienda erano in amianto al 60% e si venne a saperlo grazie a un’indagine richiesta dai lavoratori di seguito alla circolare del Miistero della Sanità del 1986 al riguardo della pericolosità dell’uso dell’amianto anche nelle pennellature. L’amianto strutturale è il più insidioso per il lavoratore ed è responsabilità dei datori di lavoro prevenire l’esposizione e fu tolto solo quando non fu più possibile procrastinarne la sostituzione. Veniva poi utilizzato un componente dei pannelli delle macchine utensili, il Ferobestos: l’amianto veniva applicato in pannelli alle macchine utensili per facilitarne lo scorrimento. Il Ferobestos era formato al 60% di amianto e di resina al 40%. Solo dal 1981 in poi veniva sostituito da altro materiale non contenente amianto ma la scheda di pericolosità risale al 1973 e ciononostante nessuna prevenzione sulla aspirazione delle polveri e nemmeno nessuna informazione sulla pericolosità veniva fatta ai lavoratori in violazione anche alla 303/1956!

Addirittura l’amianto era utilizzato nei dispositivi di protezione individuali: un dipendente con la mansione di addetto ai trattamenti termici, usava dispositivi di protezione in amianto. Per i trattamenti termici erano in dotazione grembiule e guanti in amianto. Sono risultati agli atti documenti di acquisto dei materiali contenenti amianto dalle varie ditte fornitrici (Nuova Capamianto). In tutte le lavorazioni termiche si usavano tessuti di amianto che si usuravano e perdevano fibre suscitando polverosità.

Sarebbe stato possibile fornire i lavoratori di semplici mascherine, ma mai fu proposto l’uso di materiali senza amianto e di mascherine. Le fibre di amianto NON sono degradabili e l’esposizione indiretta dei lavoratori alle fibre, sopratutto per la presenza di amianto strutturale, disperse negli ambienti pur bonificati, persiste per molto tempo.

Al riguardo è emerso che le bonifiche vere e proprie si sono sviluppate nel corso di un ventennio e sono ancora in corso tuttora. Si sono registrati ritardi nelle bonifiche fatte e solo su sollecitazione dei sindacati e solo in occasione delle ristrutturazioni! E il capannone sud addirittura ancora non è stato bonificato!!! I cunicoli dello stabilimento San Bernardo dove erano presenti i fasci tubieri ricoperti di amianto non sono mai stati fatti oggetto di monitoraggio fino al 1996 benché si sapesse la presenza di amianto e il passaggio di lavoratori! L’analisi documentale anche dei monitoraggi sono stati tutti effettuati a bocce ferme, post bonifiche, e non sulla situazione come era effettivamente. E si vedono 116 kg di cartone amianto acquistato ancora a luglio 1984 nonostante la conoscenza della pericolosità del materiale.

Insomma il processo ha provato non solo l’utilizzo dell’amianto nelle lavorazioni ed in azienda ma anche la conoscenza della presenza di esso da parte dell’amministrazione della società ed ecco perchè si è giunti alle condanne severe così irrogate anche e sopratutto a De Benedetti e Passera, tra gli altri, senza fare sconti a nessuno.

Noi, costituiti in questo processo penale come parte civile per ANMIL, abbiamo fatto la nostra parte e, con i Colleghi Alessandra Guarini e Massimiliano Gabrielli, la faremo ancora nei processi che si stanno avviando ora a Milano per le esposizioni all’amianto dei lavoratori dell’ATM, Azienda Trasporti Milanese, e per i dipendenti del teatro alla Scala.

Cesare G. Bulgheroni, avvocato in Milano

EX DIPENDENTI OLIVETTI ed AMIANTO: al via il processo penale ad Ivrea

OLIVETTI_logo Si apre una nuova opportunità per i risarcimenti ai familiari dei lavoratori della ex Olivetti, deceduti per esposizione prolungata ad ambienti lavorativi contaminati da amianto; La notizia che la Procura di Ivrea sta compiendo indagini in relazione ai numerosi casi di decesso presso gli stabilimenti Olivetti ha portato ancora una volta all’attenzione della collettività le gravi ripercussioni sulla salute pubblica dello sconsiderato e colpevole utilizzo dell’amianto nel settore industriale, e ciò anche dopo che ne erano stati resi noti gli effetti nefasti.

L’asbestosi -grave patologia con esito spesso mortale, e che comunque comporta una significativa abbreviazione dell’aspettativa di vita – è stata infatti inserita nell’elenco delle malattie professionali già dalla L. 455/1943; il nesso tra amianto e tumore polmonare era già noto almeno a partire dagli anni ’50, mentre della relazione tra amianto e mesotelioma si conosce almeno dalla prima metà degli anni ’60.

Le applicazioni in cui venivano utilizzati gli asbesti (dal greco asbestosi che significa inestinguibile) erano stimate essere oltre 3000. Un’esigenza che ha portato alla diffusione dell’amianto è stata sicuramente quella di sostituire o ricoprire il materiale infiammabile, come nelle carrozze dei treni, e nell’edilizia (cemento-amianto, eternit etc.) per la produzione di mattonelle per pavimentazione e contro-soffitti, ondulati per coperture, di lastre e tubi, e per la coibentazione fonoisolante.

L’esposizione alle fibre di amianto e l’inalazione di esse comportano l’esposizione a molteplici, e gravissime, patologie che possono così essere riassunte:

MALA

  • asbestosi
  • placche pleuriche
  • mesotelioma
  • carcinomi polmonari
  • tumori del tratto gastrointestinale, della laringe o di altre sedi

Tutte queste malattie hanno un periodo di latenza (vale a dire il lasso temporale intercorrente tra la prima esposizione e la manifestazione della malattia) molto lungo e variabile da 19 a 60 anni; tanto che, tra gli addetti ai lavori, il “picco” per la manifestazione della patologia è previsto fino a tutto il 2020.

Ciò significa che le malattie sopra elencate, tipicamente riconducibili alla prolungata esposizione all’amianto, possono essere ricondotte e collegate causalmente all’ambiente di lavoro, anche se si presentano molti anni dopo che la attività lavorativa e la esposizione nociva è cessata.

Inoltre l’insorgenza di tali patologie non dipende dalla dose di amianto inalata, al punto che anche poche fibre di amianto possono indurre la malattia, ed anche in via “indiretta”, tant’è vero che numerosi sono i casi riscontrati anche nelle mogli degli operai esposti all’amianto, per il solo fatto che sono queste ad occuparsi degli indumenti adoperati dai mariti al lavoro, e tra i lavoratori impiegati in vicinanza di quelli a diretto contatto con il minerale, tanto da portare alla coniazione del termine aspirazione passiva” o “esposizione indiretta”, per indicare quelle forme di esposizione non direttamente legate ad attività lavorative in presenza di amianto.

In ogni caso è stato accertato che la malattia si sviluppa tanto più rapidamente, con abbreviazione del periodo di latenza, tanto più è alta la dose professionalmente assunta essendo ormai accertato il riscontro epidemiologico del  potere cancerogeno di questo materiale.

L’Italia fino al 1992 è stato uno dei Paesi europei dove l’asbesto è stato prodotto e utilizzato in maggior misura.  Nel 1992 con la legge n. 257, l’Italia ha bandito la produzione e l’uso di asbesto; da quel momento il numero di lavoratori correntemente esposto all’amianto è progressivamente diminuito.

Il datore di lavoro è sicuramente responsabile per le malattie che i propri dipendenti hanno contratto a seguito dell’esposizione all’amianto.

Tale responsabilità è prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (e, ancora prima, dal DPR n. 303/1956, dal DPR n. 547/1955 e dal D.Lgs. 277/1991, tutti ora abrogati) nonché dall’art. 2059 e dall’art. 2087 c.c.; in ambito preventivo si possono individuare soggetti ex-esposti all’amianto che, visto il lungo periodo di latenza, non possono essere considerati completamente al sicuro e quello dei lavoratori correntemente esposti che non possono dirsi assolutamente non esposti.

 La responsabilità del datore i lavoro si fonda sulla presunzione di conoscenza della pericolosità dell’amianto quale fattore scatenante del processo patologico, in ragione del periodo temporale in cui l’esposizione morbigena si è verificata.

ATTENZDunque, in tema di diffusione di polvere di amianto, il datore di lavoro è obbligato ad impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri nei luoghi di lavoro, adottando le tecnologie adottate o adottabili nello stesso settore, informando i dipendenti sui rischi specifici connessi alla loro attività, fornendo adeguati mezzi di protezione e sorvegliando che essi vengano adoperati, in modo da consentire ai dipendenti stessi di svolgere l’attività lavorativa in condizioni di assoluta sicurezza.

Per quanto riguarda l’Olivetti, TUTTO QUESTO NON E’ CERTAMENTE AVVENUTO

L’elevata incidenza delle patologie riscontrate nella popolazione e negli ex dipendenti sta a dimostrazione del fatto che la dirigenza, nonostante la consapevolezza sulla presenza massiccia di materiali fibra non si è preoccupata né di rimuovere l’amianto presente negli stabilimenti anche dopo che ne era nota la pericolosità (anzi, tacendone persino l’esistenza), né di adottare le misure di sicurezza necessarie a tutelare sia i propri dipendenti che la collettività.

Da tutto ciò consegue il DIRITTO PER COLORO CHE SI SONO AMMALATI, o per gli EREDI DI COLORO CHE SONO DECEDUTI, a costituirsi parti civili nel procedimento penale che avrà luogo nei confronti dei vertici aziendali della ex-Olivetti, in quanto responsabili per i fatti di cui sopra.

tremolite d'amianto e talcoLa inchiesta dei PM di Ivrea, ha portato fin qui a 39 indagati, tra cui Carlo De Benedetti, Corrado Passera, Elserino Piol, Roberto Colaninno, con accuse di omicidio colposo plurimo  e lesioni, aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. Il talco contaminato da tremolite d’amianto si usava nelle officine per l’assemblaggio delle macchine da scrivere, ad Agliè, a San Bernardo e alle Officine Ico, dove si svolgeva una parte della produzione. Si scopre nell’81 che quel talco ha quantità d’amianto 500 mila volte superiore al consentito. Ma la Olivetti provvede a sostituire quel prodotto con talco esente da fibre asbestiforme soltanto nell’86. Di più, quando i dati erano scomodi, venivano nascosti per evitare il costo elevato della bonifica degli ambienti. Ed a decidere i grandi interventi, comprese le bonifiche, per i magistrati erano i dirigenti con l’avvallo del Cda, dell’amministratore delegato e del Presidente.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale in materia al tema che ci occupa, per valutare la sussistenza del nesso di causalità è applicabile la regola probatoria civile, che si basa sul criterio probabilistico, ne consegue che l’omissione da parte del datore di lavoro di strumenti idonei ad evitare al lavoratore l’esposizione alla sostanza, in violazione dell’art. 2087 c.c. fa ritenere che “probabilmente” l’esposizione all’amianto sia di per se elemento sufficiente a far ritenere fondata la domanda di risarcimento.

Invitiamo quindi coloro che ritengano di essere stati esposti – direttamente o indirettamente –  all’amianto presente presso gli stabilimenti OLIVETTI e che hanno contratto una delle patologie sopra elencate, o i familiari di coloro che per queste patologie sono deceduti, a contattarci con urgenza.

Verificheremo DEL TUTTO GRATUITAMENTE se vi sono i presupposti per sostenere il nesso causale con la malattia, se è possibile chiedere un risarcimento del danno, se si è ancora in tempo per farlo e conseguentemente la possibilità di COSTITUIRVI COME PARTI CIVILI nel futuro processo ed ottenere il RISARCIMENTO DEI DANNI PATITI.

Carlo-De-BenedettiLa questione del tempo trascorso dalla manifestazione della malattia e della PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO è di assoluto rilievo se si considera, come detto, che le malattie da amianto hanno una “lungolatenza” che spesso porta lo sviluppo delle patologie a tempistiche che dilatano l’ambito di valutazione del rapporto causale e del diritto al risarcimento del danno, con patologia che insorge mediamente oltre i 15 anni dopo la prima esposizione. Si comprende allora che l’attualità del tema del risarcimento del danno, della analisi della fattispecie singola e dell’inquadramento nelle particolari tipologie di latenza delle patologie debba essere svolta in modo analitico da un punto di vista medico-legale.

IN TEMA DI PRESCRIZIONE tuttavia, è bene chiarirlo sin d’ora, è stato ripetutamente affermato che il termine inizia a decorrere non dal momento in cui il fatto del terzo viene a ledere l’altrui diritto bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile.

Con la sentenza a Sezioni Unite n. 581, 11 gennaio 2008 la Suprema Corte di Cassazione ha precisato: “…il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947 c.c, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche“.

OCCORRE INFINE SVOLGERE UNA ANALISI SUI DANNI RISARCIBILI NEL CASO SINGOLO.

olivetti_manifestoCertamente la voce di danno più significativa in questi casi è quella del danno alla salute, oltre al danno morale e soggettivo inteso come sofferenza e turbamento dell’animo generato dal fatto illecito.  Tali voci di danno possono essere riconosciute nelle ipotesi di patologie da amianto in favore innanzitutto delle vittime primarie, ma anche dei congiunti, e ciò tanto in ipotesi di decesso del lavoratore che nel caso di sopravvivenza. Pertanto, a titolo di danno ingiusto non solo la vittima ma anche i suoi congiunti potranno chiedere il ristoro del danno sotto il profilo non-patrimoniale e patrimoniale, diretto ed indiretto per effetto della lesione di diritti fondamentali della persona (la salute, la serenità e l’integrità familiare e del patrimonio) secondo lo schema dettato oggi dalla disciplina del nostro ordinamento giuridico. La Corte di Cassazione ha più volte stabilito che la responsabilità del danno grave all’integrità psicofisica del lavoratore – che successivamente ne aveva causato il decesso, ricade interamente sul datore di lavoro, e che il “ristoro” economico richiesto dai familiari, per la sua quantificazione, dovesse essere calcolato considerando non solo il danno biologico, ma anche quello esistenziale, in ciò includendo anche le sofferenze che una patologia aggressiva come il mesotelioma pleurico procura a chi ne è colpito ed ai suoi congiunti.

E le corti di merito in tutta Italia hanno applicato questi principi, a volte con sentenze pesantissime, come nella recentissima una pronuncia della Corte d’Appello di Roma, sezione Lavoro Presidenza e Assistenza, il 17 luglio 2014, sul caso  di un lavoratore che per anni era stato esposto alle fibre killer senza mascherina lavorando in un cantiere ferroviario: per l’esposizione all’amianto, gli eredi avranno dalle Ferrovie un risarcimento di circa 750 milaeuro. In particolare 225 mila euro sono la quantificazione del danno per l’uomo, che verrà liquidato in favore degli eredi; 144 mila euro, invece, in via diretta a ciascuno dei due figli e 235 mila euro alla vedova, privata del marito e con una vita distrutta dal dolore per una responsabilità del datore di lavoro, riconosciuta con la sentenza 6817/2014.

SCIOPERO DEI MAGISTRATIIn ambito penale questa tutela è ottenibile attraverso la costituzione di parte civile (con la quale la vittima, parte offesa o danneggiata dal reato oggetto del processo penale, entra a far parte del processo penale introducendo una richiesta di risarcimento del danno in proprio favore) può avvenire solo ed esclusivamente avvalendosi di un avvocato e deve essere formulata nel momento opportuno ovvero con delle precise scadenze cronologiche di legge che vanno rispettate a pena di inammissibilità della richiesta: un motivo in più per affidarsi ad uno studio legale il prima possibile, per evitare di interessarsi al procedimento penale in modo tardivo, ovvero quando l’ingresso nel processo quale “protagonista” dell’accusa privata (con le facoltà anche di indirizzo del processo) non è più consentita.

Attraverso la costituzione di parte civile, si introduce la domanda civilistica di risarcimento del danno nell’ambito del processo penale, affiancando la figura ed azione del Pubblico Ministero che, invece, è volta precipuamente all’accertamento della responsabilità penale ed alla punizione dell’autore del reato.

Solo dopo la richiesta di rinvio a giudizio o il rinvio a giudizio (al dibattimento) la parte offesa può, assistita dal difensore, costituirsi parte civile e divenire, quindi, effettiva parte processuale, con tutte le garanzie piene della difesa. Come detto, la costituzione di parte civile (con richiesta del risarcimento del danno) ha tempi e modalità prescritte dal codice di procedura penale, che vanno rispettate, anche a pena di decadenza.

Con la condanna nei confronti dell’imputato, il Giudice penale liquida anche il risarcimento del danno, e generalmente assegna alla parte civile una somma, cosiddetta provvisionale, che è immediatamente esecutiva, rinviando il risarcimento totale e finale al giudizio civile da instaurarsi al passaggio in giudicato della sentenza penale.

Quale è il vantaggio della costituzione di parte civile dunque? in particolare insiste nell’avvalersi della azione, prova e dimostrazione di responsabilità degli imputati, esercitata dal Pubblico ministero, con mezzi e capacità di indagine infinitamente più ampi del singolo danneggiato; in poche parole si ottiene dal processo penale la prova del diritto ad essere risarciti, senza sostenere l’onere (anche economico) di doverlo dimostrare, anche “comodamente” non partecipando in modo attivo alla istruttoria processuale; in tale senso si parla di principio di immanenza ex art. 76 c.p.p., nel senso che una volta costituiti parte civile, il diritto rimane tale e quale in ogni ulteriore grado del giudizio, arrivando il processo a conclusione in via autonoma.

23315e32e03a7855a568fe46767bd21a-1371-kPG-U103031970353554zD-640x320@LaStampa.itCertamente un vantaggio che, in ipotesi di inquinamenti ambientali sul luogo di lavoro per presenza di polveri di amianto, solleva la parte civile ed il singolo danneggiato dalla difficoltosa – e molto spesso insuperabile – esigenza di accesso ai luoghi, analisi tecnico-scientifiche dei materiali e dei reperti, acquisizioni di pareri e ausilio di consulenti scientifici etc. etc., lasciando alla Procura della Repubblica, ben dotata di mezzi – processuali ed anche economici, di arrivare ad una prova di responsabilità degli imputati, e di riflesso al dovere di risarcire le parti offese.

Avviare la causa civile comporta invece il peso di anticipare spese considerevoli e l’onere di provare una responsabilità degli amministratori, mentre nel processo penale la parte più importante del lavoro e delle spese sono a carico dello Stato.

Per tale motivo, il ns. pool non richiede alcun anticipo sulle spese legali per assumere l’incarico difensivo.

RICAPITOLANDO I VANTAGGI DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE.

  • è essenzialmente gratuita, poiché operiamo in patto di quota lite (percentuale sul ricavato senza anticipi e senza spese in caso di mancato recupero)
  • lascia al processo penale, ed al lavoro della Procura, la prova sull’AN cioè sulla consapevolezza dei direttivi Olivetti, oltre che delle Holding, sulla esposizione a polveri di amianto per i lavoratori.
  • oltre alla componente compensativa del danno, è possibile richiedere ed ottenere il risarcimento dei danni cd. punitivi, anche in misura superiore al risarcimento vero e proprio.
  • è possibile ottenere in tempi ragionevoli la liquidazione di una provvisionale dal Giudice penale (la provvisionale viene riconosciuta dal Giudice penale alla fine del processo di primo grado ed è immediatamente esecutiva), ed agire con calma per le eventuali differenze, avvantaggiandosi delle prove raggiunte nel processo penale
  • può essere richiesto il sequestro conservativo dei beni della responsabile civile così da eventualmente  indurla a portare avanti trattative per far rinunciare le parti civili e chiudere i loro risarcimenti anche prima della conclusione del processo

MA CHI PAGA I RISARCIMENTI AGLI EX DIPENDENTI OLIVETTI?

telecom-italia_logoOlivetti non esiste più formalmente, ma nel processo penale di Ivrea, oltre alla responsabilità personale e patrimoniale degli imputati, ci sarà la possibilità di chiamare come responsabile civile, dunque tenuta in solido al risarcimento dei danni alle parti lese – se si costituiranno parte civile, il vecchio datore di lavoro, che nel frattempo ha cambiato pelle e nome. Infatti nel 1999, la Ico (Ingegner Camillo Olivetti) SpA, guidata da Roberto Colaninno, e affiancata da un gruppo di imprenditori bresciani, soprannominato la razza padana, lanciò una spericolata scalata (definita la madre di tutte le OPA), acquisì il controllo della Telecom e ne prese il nome. Così adesso sulle responsabilità della vecchia dirigenza, da Carlo De Benedetti a Corrado Passera a Colaninno, sarà la Telecom a pagare i danni nei confronti degli ex dipendenti Olivetti e loro familiari. Il che rende ancora più agevole la azione risarcitoria e vantaggiosa la scelta di costituirsi come parte civile nel processo di Ivrea contro gli ex AD della Olivetti.

 CHI SIAMO

Siamo un pool di Avvocati penalisti e civilisti con sedi in tutta Italia che si è creato in occasione del processo per il naufragio della Concordia, per dare maggiore forza ed incisività nelle azioni volte a tutelare gli interessi di circa cento passeggeri, avviando una serie di iniziative nei processi penali più importanti di Italia al momento.

DI COSA CI OCCUPIAMO

Rappresentiamo gli interessi di alcuni eredi di ex lavoratori Olivetti, nei confronti degli amministratori delle società che hanno consapevolmente trascurato la tutela della salute dei dipendenti, provocando loro danni economici e morali

QUAL E’ IL NOSTRO SCOPO

Vogliamo ottenere il massimo risarcimento possibile dei danni economici e morali subiti dalle persone, per causa dei reati commessi da amministratori e dirigenti delle società