COMUNICATO STAMPA ANMIL – Eternit in Cassazione

anmilANMIL SARÀ PRESENTE AL PROCESSO ETERNIT DOMANI IN CASSAZIONE

Roma, 12 dicembre – L’ANMIL (Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi del Lavoro), già parte civile in tutti i principali processi per le vittime dell’amianto, sarà presente anche a Roma all’udienza fissata per domani mercoledì 13 dicembre, innanzi alla suprema Corte di Cassazione nella nota vicenda “Eternit” per stare a fianco della vittime e per sostenere il ricorso presentato dalla Procura della Repubblica di Torino contro la clamorosa decisione del Gup del Tribunale torinese di derubricare nel reato di omicidio colposo aggravato da colpa cosciente l’iniziale accusa di omicidio volontario. Ciò a tutto vantaggio dell’unico imputato, Stephan Schmidheiny, già scampato dalla condanna per disastro ambientale grazie alla prescrizione del reato e che, ancora una volta, potrà beneficiare di una comoda difesa tecnica.
Un provvedimento contro le vittime, gettate di nuovo nell’incubo della prescrizione, e con il quale il processo è stato oltre al resto spacchettato in ben cinque tronconi dinanzi ad altrettante Corti, dal Piemonte alla Sicilia, con restituzione degli atti alle Procure interessate e, quindi, con una sostanziale battuta d’arresto.

“Saremo in aula per contestare una decisione di abnorme gravità, o forse sarebbe più corretto dire deforme dal punto di vista giuridico – dice l’avvocato Alessandra Guarini, che con i colleghi avvocati Massimiliano Gabrielli e Cesare Bulgheroni rappresenta l’ANMIL nei processi per omicidio e lesioni personali sul lavoro – ma anche per evitare che ad uccidere la dignità delle famiglie delle vittime sia non solo l’amianto ma anche una Giustizia impalpabile e pulviscolare alla pari delle fibre killer degli stabilimenti Eternit”. 

Processo Amianto “Olivetti”: anche Telecom pagherà i danni

20soc3olivetti-ivrea

Prosegue ad Ivrea il processo sull’amianto “Olivetti” a carico dei big della finanza italiana (a partire dall’Ing. Carlo De Benedetti, l’ex ministro Corrado Passera, e l’imprenditore Roberto Colaninno), nel quale il ns. pool di legali, rappresentato dagli Avv.ti Cesare Bulgheroni, Alessandra Guarini e Massimiliano Gabrielli, ha ricevuto incarico per costituirsi parte civile e richiedere il risarcimento del danno, in favore di ANMIL, associazione nazionale che persegue interessi diffusi coincidenti con quelli lesi dai fatti oggetto del giudizio, ed ha svolto in un lungo arco temporale un’attività di tutela delle vittime e dei familiari anche di coloro che si sono ammalati a causa di malattie professionale tra cui necessariamente quelle conseguenti all’inalazione di amianto, che veniva utilizzato (sotto forma di talco contaminato di tremolite) in alcune fasi di lavorazione per assemblaggio delle macchine da scrivere, e diffusamente presente nelle strutture di rivestimento degli ambienti lavorativi di alcuni stabilimenti della azienda di Ivrea.

All’udienza del 25 maggio 2015 il GIP del Tribunale di Ivrea, Dr.ssa Cecilia Marino, ha preliminarmente stralciato la posizione di un altro imputato, Sig. Gribaudo, per ragioni connesse all’incapacità del medesimo di partecipare al processo a causa della età avanzata. Sono dunque quattro le posizioni stralciate per le quali il Giudice, in un separato processo, vaglierà l’impedimento di natura medica eccepito dai difensori per i loro assistiti.

L’udienza é proseguita appunto con la discussione sulle istanze di costituzione di parte civile e di risarcimento presentate dalle moltissime parti offese e danneggiate dai reati in contestazione, fase conclusasi con l’ammissione di ANMIL quale parte civile, rappresentata in aula dall’Avv. Cesare Bulgheroni.

Un primo ed importantissimo risultato!

Il risultato é particolarmente significativo perché ottenuto nonostante la ferma opposizione di alcune difese e perché la ammissione della ANMIL era tutt’altro che scontata, alla luce di precedenti decisioni di esclusione della stessa associazione, assunte in altri importanti processi sempre sul tema di amianto.

olivetti-ivrea-passera-de-benedetti-593333Tutte le parti civili costituite hanno, quindi, presentato immediatamente istanza al GIP per essere autorizzate alla citazione di TELECOM quale responsabile civile, tenuta quindi, in caso di condanna, alle restituzioni e ai risarcimenti in solido con gli imputati in favore delle vittime. Telecom, infatti, venne fatta oggetto di una eclatante scalata azionaria da parte proprio della Olivetti e, attraverso una serie di incorporazioni e fusioni societarie, oggi la seconda si identifica con la prima, e che quindi, a seguito di una eventuale condanna dei propri dipendenti e manager dell’epoca (i quali comunque risponderanno in proprio con i loro personali patrimoni), dovrà risarcire i danni anche ad Anmil.

Il Giudice ha sollevato per l’imputato Marescotti, dipendente di Olteco (in relazione al capo di imputazione Q) la questione delle legittimazione passiva di Telecom non essendo la società Olteco rientrata nella fusione per incorporazione di Olivetti e, esaurita la discussione sul punto, il GIP, in accoglimento anche della richiesta dell’Avv. Bulgheroni, ha ordinato la citazione quale responsabile civile di Telecom, che quindi sarà chiamata a rispodnere dai danni alle vittime dell’Amianto Olivetti.

Un secondo fondamentale risultato ottenuto!

Il processo è stato rinviato all’udienza del 23 settembre 2015 ore 9.30 presso la nuova sede del Tribunale in via Cesare Pavese n. 4 per la prosecuzione dell’udienza preliminare con invito a Telecom di predisporre e depositare memoria di costituzione di RC entro il 10 settembre e di inviarla a tutti i difensori via email. Per consentire l’organizzazione dell’attività d’aula il Giudice ha inoltre già fissato le udienze successive: 25, 28 e 30 settembre e 1 e 5 ottobre ore 9.30.

Infine, per quel che riguarda la posizione di Preve – già stralciata dal processo principale e per cui era stata fissata un’udienza preliminare a parte di fronte a diverso GUP per il 21 maggio scorso – il fronte delle parti offese e danneggiate si è diviso: mentre alcune hanno chiesto e ottenuto la duplicazione di ammissione come parti civili con richiesta di citazione di Telecom quale responsabile civile, il pool di legali di ANMIL, ha deciso di non perseguire, anche in quella sede, la costituzione di parte civile.

La decisione è legata alla diversa posizione processuale dell’imputato che, dall’analisi delle carte processuali, appare più debole dal punto di vista della tenuta dell’accusa; nel caso tuttavia di un rinvio a giudizio – che comunque comporterebbe la riunione del processo con quello principale – sarà sempre possibile effettuare per conto di ANMIL la costituzione al dibattimento anche contro tale imputato. L’udienza preliminare nei confronti dell’imputato Preve é stata fissata per il prossimo 21 settembre ore 9.30.

1_donne_fabbricaInsomma, l’obiettivo di un formale riconoscimento alla legittimazione attiva dell’importante Associazione a partecipare al più importante processo nazionale sul tema dell’Amianto è certamente stato raggiunto con l’ammissione di ANMIL come parte civile e con la citazione di Telecom, ed ora non resta che battersi per il rinvio a giudizio degli imputati per l’accertamento delle responsabilità e la punizione dei colpevoli per anni di gravissimo ritardo nella adozione di quei necessari presidi contro il già estesamente noto rischio amianto negli stabilimenti Olivetti: una responsabilità colposa – se non si voglia parlare di dolo eventuale – per decine di ingiuste ed inaccettabili morti bianche!

Dipendenti della “fabbrica modello”, che tale è rimasta nell’immaginario collettivo ben oltre la morte di Adriano Olivetti, nel 1960, morti di lavoro anche a distanza di decenni, quando ormai magari si è appesa la tuta blu a un chiodo, per il solo fatto di avere un’occupazione, inconsapevoli dei rischi corsi fino all’ultimo per aver respirato polveri fatali, maneggiare materiale contaminato e scatole di pezzi piene della polvere mortale. Senza alcuna protezione, niente maschere e guanti, nessuna informazione, quando invece ai vertici societari erano da tempo noti i dati della contaminazione e i rischi ambientali.

Si apre quindi la ulteriore possibilità, sempre entro la futura fase dibattimentale, di costituirsi parte civile nel “doppio” processo Olivetti, anche da parte dei moltissimi lavoratori, e loro familiari, rimaste vittime della asbestosi presso gli stabilimenti, visto che sono decine i casi conclamati di morte e centinaia quelli certamente compatibili con patologie legale all’amianto.

EX DIPENDENTI OLIVETTI ed AMIANTO: al via il processo penale ad Ivrea

OLIVETTI_logo Si apre una nuova opportunità per i risarcimenti ai familiari dei lavoratori della ex Olivetti, deceduti per esposizione prolungata ad ambienti lavorativi contaminati da amianto; La notizia che la Procura di Ivrea sta compiendo indagini in relazione ai numerosi casi di decesso presso gli stabilimenti Olivetti ha portato ancora una volta all’attenzione della collettività le gravi ripercussioni sulla salute pubblica dello sconsiderato e colpevole utilizzo dell’amianto nel settore industriale, e ciò anche dopo che ne erano stati resi noti gli effetti nefasti.

L’asbestosi -grave patologia con esito spesso mortale, e che comunque comporta una significativa abbreviazione dell’aspettativa di vita – è stata infatti inserita nell’elenco delle malattie professionali già dalla L. 455/1943; il nesso tra amianto e tumore polmonare era già noto almeno a partire dagli anni ’50, mentre della relazione tra amianto e mesotelioma si conosce almeno dalla prima metà degli anni ’60.

Le applicazioni in cui venivano utilizzati gli asbesti (dal greco asbestosi che significa inestinguibile) erano stimate essere oltre 3000. Un’esigenza che ha portato alla diffusione dell’amianto è stata sicuramente quella di sostituire o ricoprire il materiale infiammabile, come nelle carrozze dei treni, e nell’edilizia (cemento-amianto, eternit etc.) per la produzione di mattonelle per pavimentazione e contro-soffitti, ondulati per coperture, di lastre e tubi, e per la coibentazione fonoisolante.

L’esposizione alle fibre di amianto e l’inalazione di esse comportano l’esposizione a molteplici, e gravissime, patologie che possono così essere riassunte:

MALA

  • asbestosi
  • placche pleuriche
  • mesotelioma
  • carcinomi polmonari
  • tumori del tratto gastrointestinale, della laringe o di altre sedi

Tutte queste malattie hanno un periodo di latenza (vale a dire il lasso temporale intercorrente tra la prima esposizione e la manifestazione della malattia) molto lungo e variabile da 19 a 60 anni; tanto che, tra gli addetti ai lavori, il “picco” per la manifestazione della patologia è previsto fino a tutto il 2020.

Ciò significa che le malattie sopra elencate, tipicamente riconducibili alla prolungata esposizione all’amianto, possono essere ricondotte e collegate causalmente all’ambiente di lavoro, anche se si presentano molti anni dopo che la attività lavorativa e la esposizione nociva è cessata.

Inoltre l’insorgenza di tali patologie non dipende dalla dose di amianto inalata, al punto che anche poche fibre di amianto possono indurre la malattia, ed anche in via “indiretta”, tant’è vero che numerosi sono i casi riscontrati anche nelle mogli degli operai esposti all’amianto, per il solo fatto che sono queste ad occuparsi degli indumenti adoperati dai mariti al lavoro, e tra i lavoratori impiegati in vicinanza di quelli a diretto contatto con il minerale, tanto da portare alla coniazione del termine aspirazione passiva” o “esposizione indiretta”, per indicare quelle forme di esposizione non direttamente legate ad attività lavorative in presenza di amianto.

In ogni caso è stato accertato che la malattia si sviluppa tanto più rapidamente, con abbreviazione del periodo di latenza, tanto più è alta la dose professionalmente assunta essendo ormai accertato il riscontro epidemiologico del  potere cancerogeno di questo materiale.

L’Italia fino al 1992 è stato uno dei Paesi europei dove l’asbesto è stato prodotto e utilizzato in maggior misura.  Nel 1992 con la legge n. 257, l’Italia ha bandito la produzione e l’uso di asbesto; da quel momento il numero di lavoratori correntemente esposto all’amianto è progressivamente diminuito.

Il datore di lavoro è sicuramente responsabile per le malattie che i propri dipendenti hanno contratto a seguito dell’esposizione all’amianto.

Tale responsabilità è prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (e, ancora prima, dal DPR n. 303/1956, dal DPR n. 547/1955 e dal D.Lgs. 277/1991, tutti ora abrogati) nonché dall’art. 2059 e dall’art. 2087 c.c.; in ambito preventivo si possono individuare soggetti ex-esposti all’amianto che, visto il lungo periodo di latenza, non possono essere considerati completamente al sicuro e quello dei lavoratori correntemente esposti che non possono dirsi assolutamente non esposti.

 La responsabilità del datore i lavoro si fonda sulla presunzione di conoscenza della pericolosità dell’amianto quale fattore scatenante del processo patologico, in ragione del periodo temporale in cui l’esposizione morbigena si è verificata.

ATTENZDunque, in tema di diffusione di polvere di amianto, il datore di lavoro è obbligato ad impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri nei luoghi di lavoro, adottando le tecnologie adottate o adottabili nello stesso settore, informando i dipendenti sui rischi specifici connessi alla loro attività, fornendo adeguati mezzi di protezione e sorvegliando che essi vengano adoperati, in modo da consentire ai dipendenti stessi di svolgere l’attività lavorativa in condizioni di assoluta sicurezza.

Per quanto riguarda l’Olivetti, TUTTO QUESTO NON E’ CERTAMENTE AVVENUTO

L’elevata incidenza delle patologie riscontrate nella popolazione e negli ex dipendenti sta a dimostrazione del fatto che la dirigenza, nonostante la consapevolezza sulla presenza massiccia di materiali fibra non si è preoccupata né di rimuovere l’amianto presente negli stabilimenti anche dopo che ne era nota la pericolosità (anzi, tacendone persino l’esistenza), né di adottare le misure di sicurezza necessarie a tutelare sia i propri dipendenti che la collettività.

Da tutto ciò consegue il DIRITTO PER COLORO CHE SI SONO AMMALATI, o per gli EREDI DI COLORO CHE SONO DECEDUTI, a costituirsi parti civili nel procedimento penale che avrà luogo nei confronti dei vertici aziendali della ex-Olivetti, in quanto responsabili per i fatti di cui sopra.

tremolite d'amianto e talcoLa inchiesta dei PM di Ivrea, ha portato fin qui a 39 indagati, tra cui Carlo De Benedetti, Corrado Passera, Elserino Piol, Roberto Colaninno, con accuse di omicidio colposo plurimo  e lesioni, aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. Il talco contaminato da tremolite d’amianto si usava nelle officine per l’assemblaggio delle macchine da scrivere, ad Agliè, a San Bernardo e alle Officine Ico, dove si svolgeva una parte della produzione. Si scopre nell’81 che quel talco ha quantità d’amianto 500 mila volte superiore al consentito. Ma la Olivetti provvede a sostituire quel prodotto con talco esente da fibre asbestiforme soltanto nell’86. Di più, quando i dati erano scomodi, venivano nascosti per evitare il costo elevato della bonifica degli ambienti. Ed a decidere i grandi interventi, comprese le bonifiche, per i magistrati erano i dirigenti con l’avvallo del Cda, dell’amministratore delegato e del Presidente.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale in materia al tema che ci occupa, per valutare la sussistenza del nesso di causalità è applicabile la regola probatoria civile, che si basa sul criterio probabilistico, ne consegue che l’omissione da parte del datore di lavoro di strumenti idonei ad evitare al lavoratore l’esposizione alla sostanza, in violazione dell’art. 2087 c.c. fa ritenere che “probabilmente” l’esposizione all’amianto sia di per se elemento sufficiente a far ritenere fondata la domanda di risarcimento.

Invitiamo quindi coloro che ritengano di essere stati esposti – direttamente o indirettamente –  all’amianto presente presso gli stabilimenti OLIVETTI e che hanno contratto una delle patologie sopra elencate, o i familiari di coloro che per queste patologie sono deceduti, a contattarci con urgenza.

Verificheremo DEL TUTTO GRATUITAMENTE se vi sono i presupposti per sostenere il nesso causale con la malattia, se è possibile chiedere un risarcimento del danno, se si è ancora in tempo per farlo e conseguentemente la possibilità di COSTITUIRVI COME PARTI CIVILI nel futuro processo ed ottenere il RISARCIMENTO DEI DANNI PATITI.

Carlo-De-BenedettiLa questione del tempo trascorso dalla manifestazione della malattia e della PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO è di assoluto rilievo se si considera, come detto, che le malattie da amianto hanno una “lungolatenza” che spesso porta lo sviluppo delle patologie a tempistiche che dilatano l’ambito di valutazione del rapporto causale e del diritto al risarcimento del danno, con patologia che insorge mediamente oltre i 15 anni dopo la prima esposizione. Si comprende allora che l’attualità del tema del risarcimento del danno, della analisi della fattispecie singola e dell’inquadramento nelle particolari tipologie di latenza delle patologie debba essere svolta in modo analitico da un punto di vista medico-legale.

IN TEMA DI PRESCRIZIONE tuttavia, è bene chiarirlo sin d’ora, è stato ripetutamente affermato che il termine inizia a decorrere non dal momento in cui il fatto del terzo viene a ledere l’altrui diritto bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile.

Con la sentenza a Sezioni Unite n. 581, 11 gennaio 2008 la Suprema Corte di Cassazione ha precisato: “…il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947 c.c, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche“.

OCCORRE INFINE SVOLGERE UNA ANALISI SUI DANNI RISARCIBILI NEL CASO SINGOLO.

olivetti_manifestoCertamente la voce di danno più significativa in questi casi è quella del danno alla salute, oltre al danno morale e soggettivo inteso come sofferenza e turbamento dell’animo generato dal fatto illecito.  Tali voci di danno possono essere riconosciute nelle ipotesi di patologie da amianto in favore innanzitutto delle vittime primarie, ma anche dei congiunti, e ciò tanto in ipotesi di decesso del lavoratore che nel caso di sopravvivenza. Pertanto, a titolo di danno ingiusto non solo la vittima ma anche i suoi congiunti potranno chiedere il ristoro del danno sotto il profilo non-patrimoniale e patrimoniale, diretto ed indiretto per effetto della lesione di diritti fondamentali della persona (la salute, la serenità e l’integrità familiare e del patrimonio) secondo lo schema dettato oggi dalla disciplina del nostro ordinamento giuridico. La Corte di Cassazione ha più volte stabilito che la responsabilità del danno grave all’integrità psicofisica del lavoratore – che successivamente ne aveva causato il decesso, ricade interamente sul datore di lavoro, e che il “ristoro” economico richiesto dai familiari, per la sua quantificazione, dovesse essere calcolato considerando non solo il danno biologico, ma anche quello esistenziale, in ciò includendo anche le sofferenze che una patologia aggressiva come il mesotelioma pleurico procura a chi ne è colpito ed ai suoi congiunti.

E le corti di merito in tutta Italia hanno applicato questi principi, a volte con sentenze pesantissime, come nella recentissima una pronuncia della Corte d’Appello di Roma, sezione Lavoro Presidenza e Assistenza, il 17 luglio 2014, sul caso  di un lavoratore che per anni era stato esposto alle fibre killer senza mascherina lavorando in un cantiere ferroviario: per l’esposizione all’amianto, gli eredi avranno dalle Ferrovie un risarcimento di circa 750 milaeuro. In particolare 225 mila euro sono la quantificazione del danno per l’uomo, che verrà liquidato in favore degli eredi; 144 mila euro, invece, in via diretta a ciascuno dei due figli e 235 mila euro alla vedova, privata del marito e con una vita distrutta dal dolore per una responsabilità del datore di lavoro, riconosciuta con la sentenza 6817/2014.

SCIOPERO DEI MAGISTRATIIn ambito penale questa tutela è ottenibile attraverso la costituzione di parte civile (con la quale la vittima, parte offesa o danneggiata dal reato oggetto del processo penale, entra a far parte del processo penale introducendo una richiesta di risarcimento del danno in proprio favore) può avvenire solo ed esclusivamente avvalendosi di un avvocato e deve essere formulata nel momento opportuno ovvero con delle precise scadenze cronologiche di legge che vanno rispettate a pena di inammissibilità della richiesta: un motivo in più per affidarsi ad uno studio legale il prima possibile, per evitare di interessarsi al procedimento penale in modo tardivo, ovvero quando l’ingresso nel processo quale “protagonista” dell’accusa privata (con le facoltà anche di indirizzo del processo) non è più consentita.

Attraverso la costituzione di parte civile, si introduce la domanda civilistica di risarcimento del danno nell’ambito del processo penale, affiancando la figura ed azione del Pubblico Ministero che, invece, è volta precipuamente all’accertamento della responsabilità penale ed alla punizione dell’autore del reato.

Solo dopo la richiesta di rinvio a giudizio o il rinvio a giudizio (al dibattimento) la parte offesa può, assistita dal difensore, costituirsi parte civile e divenire, quindi, effettiva parte processuale, con tutte le garanzie piene della difesa. Come detto, la costituzione di parte civile (con richiesta del risarcimento del danno) ha tempi e modalità prescritte dal codice di procedura penale, che vanno rispettate, anche a pena di decadenza.

Con la condanna nei confronti dell’imputato, il Giudice penale liquida anche il risarcimento del danno, e generalmente assegna alla parte civile una somma, cosiddetta provvisionale, che è immediatamente esecutiva, rinviando il risarcimento totale e finale al giudizio civile da instaurarsi al passaggio in giudicato della sentenza penale.

Quale è il vantaggio della costituzione di parte civile dunque? in particolare insiste nell’avvalersi della azione, prova e dimostrazione di responsabilità degli imputati, esercitata dal Pubblico ministero, con mezzi e capacità di indagine infinitamente più ampi del singolo danneggiato; in poche parole si ottiene dal processo penale la prova del diritto ad essere risarciti, senza sostenere l’onere (anche economico) di doverlo dimostrare, anche “comodamente” non partecipando in modo attivo alla istruttoria processuale; in tale senso si parla di principio di immanenza ex art. 76 c.p.p., nel senso che una volta costituiti parte civile, il diritto rimane tale e quale in ogni ulteriore grado del giudizio, arrivando il processo a conclusione in via autonoma.

23315e32e03a7855a568fe46767bd21a-1371-kPG-U103031970353554zD-640x320@LaStampa.itCertamente un vantaggio che, in ipotesi di inquinamenti ambientali sul luogo di lavoro per presenza di polveri di amianto, solleva la parte civile ed il singolo danneggiato dalla difficoltosa – e molto spesso insuperabile – esigenza di accesso ai luoghi, analisi tecnico-scientifiche dei materiali e dei reperti, acquisizioni di pareri e ausilio di consulenti scientifici etc. etc., lasciando alla Procura della Repubblica, ben dotata di mezzi – processuali ed anche economici, di arrivare ad una prova di responsabilità degli imputati, e di riflesso al dovere di risarcire le parti offese.

Avviare la causa civile comporta invece il peso di anticipare spese considerevoli e l’onere di provare una responsabilità degli amministratori, mentre nel processo penale la parte più importante del lavoro e delle spese sono a carico dello Stato.

Per tale motivo, il ns. pool non richiede alcun anticipo sulle spese legali per assumere l’incarico difensivo.

RICAPITOLANDO I VANTAGGI DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE.

  • è essenzialmente gratuita, poiché operiamo in patto di quota lite (percentuale sul ricavato senza anticipi e senza spese in caso di mancato recupero)
  • lascia al processo penale, ed al lavoro della Procura, la prova sull’AN cioè sulla consapevolezza dei direttivi Olivetti, oltre che delle Holding, sulla esposizione a polveri di amianto per i lavoratori.
  • oltre alla componente compensativa del danno, è possibile richiedere ed ottenere il risarcimento dei danni cd. punitivi, anche in misura superiore al risarcimento vero e proprio.
  • è possibile ottenere in tempi ragionevoli la liquidazione di una provvisionale dal Giudice penale (la provvisionale viene riconosciuta dal Giudice penale alla fine del processo di primo grado ed è immediatamente esecutiva), ed agire con calma per le eventuali differenze, avvantaggiandosi delle prove raggiunte nel processo penale
  • può essere richiesto il sequestro conservativo dei beni della responsabile civile così da eventualmente  indurla a portare avanti trattative per far rinunciare le parti civili e chiudere i loro risarcimenti anche prima della conclusione del processo

MA CHI PAGA I RISARCIMENTI AGLI EX DIPENDENTI OLIVETTI?

telecom-italia_logoOlivetti non esiste più formalmente, ma nel processo penale di Ivrea, oltre alla responsabilità personale e patrimoniale degli imputati, ci sarà la possibilità di chiamare come responsabile civile, dunque tenuta in solido al risarcimento dei danni alle parti lese – se si costituiranno parte civile, il vecchio datore di lavoro, che nel frattempo ha cambiato pelle e nome. Infatti nel 1999, la Ico (Ingegner Camillo Olivetti) SpA, guidata da Roberto Colaninno, e affiancata da un gruppo di imprenditori bresciani, soprannominato la razza padana, lanciò una spericolata scalata (definita la madre di tutte le OPA), acquisì il controllo della Telecom e ne prese il nome. Così adesso sulle responsabilità della vecchia dirigenza, da Carlo De Benedetti a Corrado Passera a Colaninno, sarà la Telecom a pagare i danni nei confronti degli ex dipendenti Olivetti e loro familiari. Il che rende ancora più agevole la azione risarcitoria e vantaggiosa la scelta di costituirsi come parte civile nel processo di Ivrea contro gli ex AD della Olivetti.

 CHI SIAMO

Siamo un pool di Avvocati penalisti e civilisti con sedi in tutta Italia che si è creato in occasione del processo per il naufragio della Concordia, per dare maggiore forza ed incisività nelle azioni volte a tutelare gli interessi di circa cento passeggeri, avviando una serie di iniziative nei processi penali più importanti di Italia al momento.

DI COSA CI OCCUPIAMO

Rappresentiamo gli interessi di alcuni eredi di ex lavoratori Olivetti, nei confronti degli amministratori delle società che hanno consapevolmente trascurato la tutela della salute dei dipendenti, provocando loro danni economici e morali

QUAL E’ IL NOSTRO SCOPO

Vogliamo ottenere il massimo risarcimento possibile dei danni economici e morali subiti dalle persone, per causa dei reati commessi da amministratori e dirigenti delle società