Schmidheiny condannato a Torino per omicidio colposo con 4 anni di carcere

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ETERNIT BIS: da Torino arriva la prima condanna per l’imprenditore svizzero

Il Tribunale penale di Torino ha pronunciato lo scorso 23 maggio la condanna a quattro anni di carcere per omicidio colposo a carico del magnate svizzero Stephan Schmidheiney, patron della fabbrica Eternit. E’ la prima ed importantissima condanna del processo sulle morti da amianto “Eternit bis” che – a seguito della derubricazione del reato dalla forma dolosa a colposa, è stato spacchettato in una moltitudine di processi ora pendenti nei tribunali di competenza per la varie sedi territoriali degli stabilimenti di produzione del materiale killer a base di amianto, e che ha provocato la morte di almeno 258 lavoratori e cittadini.

La condanna prevede anche la interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e la liquidazione di una provvisionale risarcitoria alle vittime, agli enti ed associazioni costituite nel giudizio.

Un primo fondamentale ed importantissimo risultato, ottenuto anche grazie all’azione e determinazione di ANMIL, commenta il legale dell’associazione Avv. Alessandra Guarini, costituitasi parte civile a Torino contro l’imprenditore svizzero ed in prima fila anche in tutti i restanti procedimenti penali “Eternit bis” a Vercelli, Reggio Emilia e Napoli; in quest’ultimo filone la Procura di Napoli ha ottenuto il rinvio a giudizio di Schmidheiney, contestando nuovamente il reato di omicidio in forma dolosa, dimostrando la consapevole accettazione del rischio per gli operai nell’ambiente lavorativo da parte del direttivo della multinazionale.

 

Screenshot_2019-05-28 Eternit, l'imprenditore Schmidheiny condannato a quattro anni di carcere per omicidio colposo.pngScreenshot_2019-05-28 Eternit, l'imprenditore Schmidheiny condannato a quattro anni di carcere per omicidio colposo(1).png

ETERNIT BIS – a Napoli si procede per omicidio volontario con dolo eventuale

napoli_tribunale jpgIl GUP di Napoli dott.ssa Alessandra Ferrigno, ha confermato il rinvio a giudizio del magnate svizzero Stephan Schmydheiny per omicidio volontario con dolo eventuale, accogliendo le tesi dei sostituti procuratori Anna Frasca e Giuliana Giuliano nel filone napoletano del processo Eternit Bis, che hanno dimostrato la prosecuzione per anni delle attività produttive nella fabbrica, nonostante fosse ormai certo che l’esposizione all’amianto porti alla formazione di tumori ai polmoni.

Dopo lo stop del GUP di Torino e della Cassazione alla contestazione di omicidio volontario a carico dell’ex AD della Eternit, il reato era stato, come noto, derubricato in omicidio colposo e il procedimento penale spacchettato tra le varie procure di competenza territoriale (Torino, Vercelli, Napoli e Reggio Emilia) dei vari stabilimenti di produzione;  la Procura di Napoli, tuttavia, ha di nuovo coraggiosamente contestato al magnate svizzero il reato di omicidio volontario con dolo eventuale, e nei giorni scorsi ne ha ottenuto il rinvio a giudizio.

L’Avv. Massimiliano Gabrielli, che rappresenta l’Anmil nel processo partenopeo, ha commentato con estrema soddisfazione questa decisione: “Un ringraziamento al coraggio della Procura di Napoli per non essersi appiattita su una ipotesi accusatoria più facile; la nostra associazione dopo esser stata ammessa come parte civile all’udienza preliminare si è battuta molto per questo risultato, e proseguirà anche in dibattimento nella sua azione a tutela degli interessi diffusi dei lavoratori alla salvaguardia dell’ambiente di lavoro contro i rischi professionali, ed allo scopo di contribuire nell’affermazione del fondamentale principio di diritto per il quale, ogni volta che una azienda espone consapevolmente i propri dipendenti ad un grave rischio per la salute, si deve parlare di reati dolosi e non colposi.”

Il processo inizierà il 12 aprile 2019 davanti alla seconda sezione della Corte di Assise di Napoli, e si occuperà delle centinaia di morti per mesotelioma pleurico provocato dall’inalazione di amianto negli stabilimenti Eternit e trasmessi persino alle loro famiglie per le patologie correlate all’asbesto

Processo ETERNIT Bis – VERCELLI

CODACONS sarà parte civile nel processo penale ETERNIT Bis che si sta per avviare presso il Tribunale penale di Vercelli sulle 258 morti per mesotelioma pleurico causato dall’amianto agli ex lavoratori dello stabilimento di Casale Monferrato tra il 1989 e il 2014.

Dopo lo stop del Gup di Torino e della Cassazione alla contestazione di omicidio volontario a carico del miliardario Stephan Schmidheiny, titolare ed AD della Eternit, il reato è stato derubricato in omicidio colposo e il procedimento spacchettato tra le varie procure di competenza (Torino, Vercelli, Napoli e Reggio Emilia) dei vari stabilimenti di produzione;  la Procura di Napoli, tuttavia, ha di nuovo coraggiosamente contestato al magnate svizzero il reato di omicidio volontario con dolo eventuale, e nei giorni scorsi ne ha ottenuto il rinvio a giudizio.

L’associazione CODACONS con sedi a Biella, Vercelli e Gattinara si è attivata per prestare assistenza legale alle centinaia di famiglie coinvolte nel processo “ETERNIT Bis”, che nei prossimi mesi anche la magistratura di Vercelli avvierà, e sta raccogliendo adesioni per la costituzione di parte civile collettiva con richiesta dei danni, usufruendo collettivamente dell’assistenza di consulenti scientifici ed avvocati penalisti specializzati in processi di mass tort ed esposizione ad amianto.

COMUNICATO STAMPA ANMIL – Eternit in Cassazione

anmilANMIL SARÀ PRESENTE AL PROCESSO ETERNIT DOMANI IN CASSAZIONE

Roma, 12 dicembre – L’ANMIL (Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi del Lavoro), già parte civile in tutti i principali processi per le vittime dell’amianto, sarà presente anche a Roma all’udienza fissata per domani mercoledì 13 dicembre, innanzi alla suprema Corte di Cassazione nella nota vicenda “Eternit” per stare a fianco della vittime e per sostenere il ricorso presentato dalla Procura della Repubblica di Torino contro la clamorosa decisione del Gup del Tribunale torinese di derubricare nel reato di omicidio colposo aggravato da colpa cosciente l’iniziale accusa di omicidio volontario. Ciò a tutto vantaggio dell’unico imputato, Stephan Schmidheiny, già scampato dalla condanna per disastro ambientale grazie alla prescrizione del reato e che, ancora una volta, potrà beneficiare di una comoda difesa tecnica.
Un provvedimento contro le vittime, gettate di nuovo nell’incubo della prescrizione, e con il quale il processo è stato oltre al resto spacchettato in ben cinque tronconi dinanzi ad altrettante Corti, dal Piemonte alla Sicilia, con restituzione degli atti alle Procure interessate e, quindi, con una sostanziale battuta d’arresto.

“Saremo in aula per contestare una decisione di abnorme gravità, o forse sarebbe più corretto dire deforme dal punto di vista giuridico – dice l’avvocato Alessandra Guarini, che con i colleghi avvocati Massimiliano Gabrielli e Cesare Bulgheroni rappresenta l’ANMIL nei processi per omicidio e lesioni personali sul lavoro – ma anche per evitare che ad uccidere la dignità delle famiglie delle vittime sia non solo l’amianto ma anche una Giustizia impalpabile e pulviscolare alla pari delle fibre killer degli stabilimenti Eternit”. 

Processo Eternit bis: il Gup di Napoli rinvia in attesa della Cassazione

Il troncone di processo Eternit bis è arrivato al Tribunale penale di Napoli dopo la derubricazione delle contestazioni – da reato volontario ad omicidio colposo, che ha determinato lo spacchettamento delle competenze territoriali rispetto ai vari stabilimenti di produzione dell’eternit, ed è stato rinviato al fine di rinnovare l’avviso della citazione a giudizio in tedesco nei confronti del miliardario svizzero Stephan Schmidheiny, patron della fabbrica Eternit in Europa ed unico imputato nel processo penale sul disastro Eternit e le morti bianche negli stabilimenti di produzione, ma sopratutto in attesa che la Corte di Cassazione si pronunci tra pochi giorni (13.12.2017) sul ricorso della procura di Torino (e quello autonomo della procura generale), contro la riqualificazione dei reati da omicidio volontario/colposo decisa l’anno scorso dal GIP di Torino in una impostazione non condivisa dai PM, che invece insistono sulla presenza del dolo eventuale mei reati contestati.Noi con ANMIL e la nostra esperienza in campo di mass tort & disaster stiamo seguendo come parti civili anche questo filone processuale ed oggi 27.11.2017 eravamo in aula; aspettando la decisione della Corte di Cassazione, che con ogni probabilità lascerà immutata la contestazione colposa e quindi la competenza in capo ai vari Tribunali territoriali rispetto ai vari stabilimenti, restiamo in attesa di entrare nel vivo del processo, al fianco ed a tutela delle vittime e dei loro familiari, che possono ancora costituirsi come parte civile in questo importante filone processuale, al fine di chiedere giustizia ed ottenere il risarcimento di tutti i danni sofferti a causa della inalazione di filamenti del fibrocemento da parte dei lavoratori nello stabilimento Eternit di Bagnoli in provincia di Napoli.

PROCESSO ETERNIT – si riparte dall’omicidio colposo

img_3758La decisione del Gup di Torino, Dr.ssa Bompieri, di derubricare i reati da omicidio volontario ad omicidio colposo nel processo eternit a carico dell’imprenditore svizzero Schmidheiny, è stata commentata da più parti come una grande vittoria per la difesa del l’imputato ed una dura sconfitta per le vittime; al contrario riteniamo che solo apparentemente ciò ha reso più lontano e difficile l’obiettivo di ottenere giustizia per le parti civili. Se da un lato infatti l’accusa, almeno per il processo torinese, è stata ridimensionata e sottratta alla competenza esclusiva della Corte D’Assise di Torino, dall’altro siamo convinti che in questo modo il Processo, che andrà celebrato avanti al Tribunale monocratico competente per territorio, sarà più veloce e snello, e per le vittime sarà decisamente più facile raggiungere l’obiettivo della condanna dell’unico responsabile di questa tragedia.
Ciò per due ragioni: dimostrare la colpa cosciente con previsione sarà decisamente più agevole che dimostrare il dolo, la cui prova in giudizio resta un elemento di grande criticità, se non di vero e proprio rischio per l’esito finale del processo, ma sopratutto perché i tempi di trattazione saranno estremamente più rapidi.

Arrivare rapidamente alla condanna quantomeno di primo grado resta fondamentale, non tanto ai fini della prescrizione dei reati (che è ancora molto lontana grazie alle presumibili contestazioni di aggravanti) ma sopratutto perché in questo processo vi è un solo imputato, di età molto avanzata, ed il tempo passa anche per lui.

Fondamentale, dunque, è garantire la condanna di Stephan Schmidheiny che, pur rispondendo di omicidio colposo, ma aggravato dalla colpa cosciente con previsione dell’evento, avrà comunque una pena severa e sarà onerato (lui ed i suoi eredi) al pagamento dei risarcimenti che, pur nei limiti della giustizia terrena, costituirà una condanna che ci auguriamo sia, il quanto più possibile, vicina alle aspettative delle vittime.

D’altronde lo stesso ex PM Raffaele Guariniello ha giustamente commentato “Schmidheiny sarà processato e il procedimento va avanti. Il dolo e la colpa non è cosi determinante, conta che questi processi si continuino a fare, si possono e si devono fare. E l’ Italia continua a essere l’unico paese in cui lui viene penalmente perseguito

PROCESSO ETERNIT BIS – superato il filtro del “bis in idem” si apre la strada ai risarcimenti per le vittime e familiari

cropped-amianto_web-400x300.jpgDinanzi al Gup del Tribunale di Torino, Dr.ssa Bompieri, è ripresa l’udienza preliminare nella tormentata vicenda giudiziaria meglio nota come “Eternit bis”, dopo l’interruzione provocata dalla rimessione alla Consulta della questione di incostituzionalità dell’art. 649 c.p.p, norma che regola il principio del c.d. “ne bis in idem” cioè del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell’imputato per lo stesso fatto di reato.

 Il principio era stato invocato ad arte dai difensori del magnate svizzero, Stephan Schmidheiny, per sostenere l’improcedibilità di questo secondo processo. Come noto la questione è stata dalla Corte Costituzionale affrontata e risolta con la sentenza n. 200 del 21.7.16, una pronuncia importantissima sia per i contenuti tecnici sia per il valore che ha assunto per le vittime, tante, che hanno visto riaccendersi la speranza di ricevere giustizia dopo la terribile decisione della Corte di Cassazione di annullare le condanne e i risarcimenti per estinzione dei reati perché prescritti.

La Corte Costituzionale, nel dichiarare l’incostituzionalità parziale della norma, per contrasto con l’art. 117, 1° co., Cost., in relazione all’art. 4 Protocollo n. 7 CEDU ha infatti aperto un varco a questo secondo processo, “Eternit bis”, grazie alla definizione fornita di “fatto storico”, per il quale concorrono non solo la condotta dell’imputato ma anche l’evento e il nesso causale.

In coerenza con tale principio, la Corte Costituzionale, rispondendo al Giudice rimettente (il GUP di Torino del processo Eternit) ha appunto spiegato: «sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può affermare che il fatto oggetto del nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, assunti in una dimensione empirica, sicché non dovrebbe esservi dubbio, ad esempio, sulla diversità dei fatti, qualora da un’unica condotta scaturisca la morte o la lesione dell’integrità fisica di una persona non considerata nel precedente giudizio, e dunque un nuovo evento in senso storico».

Da questo passaggio deriva pertanto in maniera palese e non obiettabile che il bis in idem certamente non sussiste con riferimento alle 72 persone offese del procedimento Eternit bis (sulle 258 totali), che non comparivano tra le persone offese del primo procedimento, e che pertanto, quanto meno rispetto ad esse, il procedimento per omicidio volontario potrà continuare, ove il Giudice ritenga sufficienti gli elementi accusatori al vaglio preliminare rispetto all’accusa di omicidio doloso formulata in questo secondo processo.

Ma la Consulta ha lanciato un assist formidabile alla pubblica Accusa e alle tante Parti Civili per quanto riguarda la prosecuzione del processo “Eternit bis” anche rispetto alle 186 persone che già figuravano tra le persone offese per i reati di disastro doloso (art. 434 c.p.) e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art 437 c.p.) contestati nel primo processo.

 Infatti, nel prosieguo della motivazione della sentenza della Consulta si legge: «Ove invece tale giudizio abbia riguardato anche quella persona occorrerà accertare se la morte o la lesione siano già state specificamente considerate, unitamente al nesso di causalità con la condotta dell’imputato, cioè se il fatto già giudicato sia nei suoi elementi materiali realmente il medesimo, anche se diversamente qualificato per il titolo, per il grado e per le circostanze».

Ed è questo il cuneo su cui oggi Procura e Parti Civili hanno fatto leva per sostenere l’accusa in giudizio anche in relazione alle vittime di cui già si era tenuto conto nel primo processo, nel quale si era proceduto contro l’imprenditore svizzero rimasto poi l’unico imputato, dopo la morte a 92 anni del barone belga Louis De Cartier.

Mentre, infatti, nel primo processo – su cui si è formato il giudicato – è stata accertata la causalità generale rispetto a un macro evento collettivo, in questo nuovo processo verranno accertati per la prima volta i micro eventi, ovvero le singole morti.

Finalmente il cuore del processo sarà costituito dalla verifica per ogni vittima della causa della morte e della sussistenza del nesso causale rispetto alla dolosa esposizione all’amianto di Eternit.

Dunque e finalmente, di loro ci si occuperà per la prima volta: delle 258 vittime uccise dall’amianto cui sono state dolosamente esposte!

Di diverso avviso i difensori dell’imputato, che hanno ancora una volta invocato il principio del ne bis in idem, sostenendo come non sia vincolante per il Giudice la Sentenza della Consulta.

Sarà ancora lunga la discussione, che occuperà almeno ancora l’udienza del 4 novembre prossimo.

Insomma una storia travagliata quella vittime di “Eternit”, che per sommi capi vale la pena ripercorrere affinché ne resti la memoria. “Eternit” è un marchio registrato di fibrocemento: un materiale usato in edilizia soprattutto per vasche, tegole, tettoie. Il materiale era realizzato facendo – purtroppo – uso di amianto. Il brevetto, risalente al 1901, venne acquistato due anni dopo dall’azienda svizzera Schweizerische Eternitwerke AG, che circa nel 1920 cambiò il suo nome in Eternit. Poco dopo iniziò ad aprire anche in Italia diversi stabilimenti: la prima fabbrica venne aperta a Casale Monferrato (Alessandria), altre poi a Cavagnolo (Torino), a Broni (Pavia) e a Bari. Nel 1933 “Eternit” passò alla famiglia di imprenditori svizzeri Schmidheiny, che nel 1973 divenne responsabile anche degli stabilimenti italiani affiancata dall’ imprenditore belga De Cartier. Dopo anni di attività nel 1986 sopraggiunse, praticamente per tutte le aziende italiane, il fallimento.

Ma quegli di attività segnarono per sempre le vite di molte persone e di molte comunità. Le vittime della contaminazione furono e sono migliaia.

Per loro, per i loro famigliari e per la salute di tutti i lavoratori saremo in aula a chiedere Giustizia.

(Legale ANMIL)

Avv. Alessandra Guarini

PROCESSO AMIANTO BIS: Anmil firma il mandato agli Avvocati del processo Concordia

anmilL’ANMIL ha affidato agli Avvocati Cesare Bulgheroni di Milano, Alessandra Guarini di Biella e Massimiliano Gabrielli di Roma, il mandato per costituirsi parte civile nel processo “Amianto bis” in avvio il prossimo 23 aprile presso il Tribunale penale di Ivrea, chiedendo un milione di euro di risarcimento danni, ai vertici Olivetti.

Dopo la recente decisione sulla prescrizione, dichiarata in Cassazione nel processo Eternit per Casal Monferrato, prende il via davanti al GUP di Ivrea il processo più importante a livello nazionale sul tema dell’amianto, e che costituisce, almeno in linea di principio, la possibilità di rivalsa e riaffermazione della responsabilità penale dei datori di lavoro per i mancati controlli.

La richiesta di rinvio a giudizio per omicidio colposo plurimo e lesioni travolge i big della finanza italiana, che all’epoca erano, a diverso titolo, a capo della Olivetti, a partire dall’Ing. Carlo De Benedetti, suo fratello Franco ed i figli Marco e Rodolfo De Benedetti, l’ex ministro dello sviluppo economico Corrado Passera, e l’imprenditore Roberto Colaninno.

20141219_debenedettipasseraL’accusa è molto dura, perché fino al 1987 l’Olivetti non avrebbe compiuto nessun monitoraggio sulla diffusione delle fibre di amianto, e dopo quella data, sebbene i valori riscontrati evidenziassero una concentrazione di fibre all’interno dei locali oltre duecento volte superiore al limite, l’azienda avrebbe effettuato una valutazione del rischio carente e inadeguata a tutelare al salute dei lavoratori.

L’inalazione delle fibre di amianto da parte dei lavoratori proviene dal talco contaminato con tremolite, un materiale utilizzato durante le operazioni di montaggio di telescriventi e fotocopiatrici, e dalla controsoffittatura di molti ambienti ed intonaco con cui erano rivestiti il soffitto e le pareti delle Officine H e dello stabilimento Nuova Ico. Sebbene già dal 1974 fosse stata istituita la Commissione Permanente Ecologia e Ambiente, e nel 1977 fosse stato elaborato un documento sull’uso dell’amianto in azienda (in cui non si faceva cenno al talco, nonostante contenesse una quantità di fibre killer 500 volte superiore a quella tollerata negli Usa), i vertici della Olivetti non disponevano la immediata sostituzione del talco contaminato dall’amianto, provvedimento cui si dava corso solo a partire dal 1986.

amianto_fibreMolti hanno un ricordo nitido delle condizioni di lavoro a contatto con il talco contaminato da amianto: «Al lavoro indossavamo un grembiule nero che portavamo a casa una volta la settimana. Lo scuotevamo prima di metterlo in lavatrice per eliminare la polvere. Era completamente bianco». Polvere d’amianto tritata e resa finissima e bianca, che all’epoca chiamavano con dolcezza «borotalco».

E’ ormai pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale può costituirsi parte civile anche un’associazione portatrice d’interessi diffusi e quando il danno coincida con la lesione dell’interesse perseguito nello statuto e in concreto dall’associazione stessa, disperdendo così l’impegno e le risorse profuse dal sodalizio.

L’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL) è nata nel 1943 ed è riconosciuta come un Ente morale con personalità giuridica di diritto privato, cui è affidata la tutela e la rappresentanza delle vittime di infortuni sul lavoro, delle vedove e degli orfani dei caduti (D.P.R. 31 marzo 1979). Dal 1° maggio 1999 è entrata nel Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell’INAIL quale unico rappresentante degli invalidi del lavoro. L’Associazione assiste e tutela la categoria da 70 anni, promuovendo iniziative di prevenzione degli infortuni e alle politiche per la sicurezza, e tese a migliorare la legislazione in materia di infortuni sul lavoro e di reinserimento lavorativo, ricevendo costantemente l’appoggio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero delle Pari Opportunità e dell’INAIL.

L’anmilANMIL conta 400 mila iscritti e rappresenta una categoria composta da oltre 800 mila titolari di rendita, tra infortunati sul lavoro, vedove ed orfani di caduti sul lavoro, è diffusa in modo capillare sul territorio nazionale: oltre la Sede Centrale di Roma, ci sono 20 Sedi regionali, 105 Sezioni provinciali, 200 Sottosezioni, 500 tra Delegazioni comunali e fiduciariati.

L’ANMIL, dunque, risulta soggetto danneggiato dai reati contestati agli imputati stante il fatto che dall’offesa all’interesse tutelato dalle norme penali violate deriva altresì una lesione del diritto del sodalizio con riferimento agli scopi perseguiti: va sottolineato come i reati per cui pende il procedimento nei confronti degli imputati abbiano violato l’ambiente lavorativo, con palese incidenza causale, ormai scientificamente riconosciuta, all’uso senza cautela alcuna dell’amianto, che ha provocato dunque i plurimi eventi lesivi subiti dai lavoratori, e ciò costituisce un fatto ingiusto, fonte palese di un danno altrettanto ingiusto e per ciò stesso risarcibile mediante la costituzione di parte civile nel processo penale e, per quel che qui importa, nella misura in cui si tratta effettivamente di una lesione del diritto di personalità dell’Associazione con riferimento allo scopo di essa ed ai suoi componenti.

La presenza dell’ANMIL quale parte civile nel processo penale tende ad ottenere l’affermazione della responsabilità penale degli imputati – giustificata dagli indizi di colpevolezza esistenti e scaturenti dalle fonti di prova così come indicati nella richiesta di rinvio a giudizio – e la richiesta di risarcimento dei danni morali e non patrimoniali, proposti in misura non inferiore ad un milione di euro.

telecom-italia_logoOlivetti non esiste più formalmente, ma nel processo penale di Ivrea, oltre alla responsabilità personale e patrimoniale degli imputati, che già appaioni ben solidi, ci sarà la possibilità di chiamare come responsabile civile, dunque tenuta in solido al risarcimento dei danni alle parti lese, il vecchio datore di lavoro, che nel frattempo ha cambiato pelle e nome. Infatti nel 1999, la Ico (Ingegner Camillo Olivetti) SpA, guidata da Roberto Colaninno, e affiancata da un gruppo di imprenditori bresciani, soprannominato la razza padana, lanciò una spericolata scalata (definita la madre di tutte le OPA), ed acquisì il controllo della Telecom prendendone il nome. Così adesso sulle responsabilità della vecchia dirigenza, da Carlo De Benedetti a Corrado Passera a Colaninno, sarà anche la Telecom a pagare i danni nei confronti degli ex dipendenti Olivetti.

Gli avvocati Bulgeroni, Guarini e Gabrielli, ai quali il Presidente Franco Bettoni ha firmato il mandato venerdì scorso presso la sede nazionale dell’ANMIL a Roma, sono specializzati in ship & mass disaster ed impegnati nei maggiori processi penali italiani che coinvolgano interessi diffusi per vittime da incidenti navali (Giustizia per la Concordia, Giustizia per Norman Atlantic), mass tort alla persona (Giustizia per vittime amianto) o per danno finanziario di massa (Giustizia per vittime crack fondiaria-sai), come in molte altre iniziative processuali a tutela delle vittime di mass disaster e danni seriali.

Incroceranno le toghe, in questo processo, con i difensori del colosso Telecom e quelli dei maggiori esponenti della finanza italiana, quindi assisteremo sicuramente una battaglia molto accesa.